VA LICENZIATO IL DIPENDENTE CHE DISSIMULA IL SINISTRO STRADALE AVVENUTO CON AUTO AZIENDALE

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Licenziamento in tronco per il lavoratore che tenta di mascherare la dinamica di un incidente avvenuto con auto aziendale.

I fatti riguardano un medico dirigente di un’azienda sanitaria che, a fronte di norme molto stringenti sull’uso dei mezzi aziendali (quali ad esempio il divieto di tenere l’auto presso la propria abitazione), aveva tentato di occultare i danni derivanti da un incidente avvenuto una sera nella quale la vettura non avrebbe dovuto essere nella sua disponibilità.

In particolare, il lavoratore aveva dichiarato nella denuncia aziendale di aver fatto con lo stesso mezzo due diversi incidenti, uno la sera e l’altro la mattina seguente, quando aveva avuto effettivamente necessità del mezzo per ragioni di servizio.

L’azienda, accertata l’insussistenza del secondo sinistro – falsamente denunciato al solo scopo di coprire i danni procurati dal primo – decideva per il licenziamento del dirigente.

Il caso è stato dapprima esaminato dal Tribunale di Reggio Emilia e poi dalla Corte d’Appello di Bologna,  Entrambe le autorità giudiziarie hanno respinto l’impugnazione proposta dal dipendente.

La Suprema Corte si è espressa con sentenza n.11644/2021, confermando le precedenti pronunce e pertanto ritenendo legittimo il licenziamento intimato dall’azienda datrice di lavoro.

La Corte di Cassazione ha constatato l’inesistenza del duplice incidente, rilevando che il motivo del licenziamento fosse non tanto da ravvisarsi nell’illecito utilizzo del mezzo aziendale in violazione delle norme imposte dall’azienda, quanto piuttosto nell’avere il lavoratore cercato di mascherare al datore di lavoro le dinamiche reali dell’accaduto denunciando un falso sinistro. Dunque, la Corte ha ravvisato una violazione dell’art. 8, comma 11 del Codice Disciplinare (A.R.A.N), riguardante atti e comportamenti che, seppure estranei alla prestazione lavorativa e posti in essere anche nei confronti di terzi, risultano di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2119 c.c.

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