La multa è illegittima se il Tutor non è stato sottoposto a taratura periodica

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa sulla legittimità delle sanzioni irrogate per la violazione dei limiti di velocità.

Tra le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità, oltre al ‘classico’ autovelox, che misura la velocità istantanea del veicolo al passaggio in un punto esatto della carreggiata, vi è il Tutor, che rileva l’infrazione calcolando la velocità media tenuta dal veicolo in un determinato tratto stradale.

Nel caso di specie, un privato aveva proposto opposizione avverso un verbale di contravvenzione in cui gli veniva contestata l’infrazione dei limiti di velocità prescritti lungo un determinato tratto stradale. Egli contestava che il Tutor non fosse stato sottoposto all’obbligo di taratura previsto dalla legge e che quindi la sanzione dovesse ritenersi illegittima.

In primo e secondo grado, tuttavia, tale richiesta veniva rigettata.

Il Tribunale di Trani, giudice di secondo grado, riteneva in particolare che, per il sistema di rilevazione Tutor, non potesse invocarsi l’obbligo di taratura periodica, in quanto imposto esclusivamente per gli autovelox.

Il Tribunale riteneva altresì che la documentazione prodotta dall’amministrazione dimostrasse il buon funzionamento dell’apparecchiatura.

La Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal soggetto sanzionato avverso la sentenza del Tribunale, con ordinanza n. 22015 del 12 luglio 2022.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto richiamato l’importante sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015. Con tale ultima pronuncia era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285/92 (Codice della Strada), nella parte in cui non prevedeva che le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità dovessero essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Tale disposizione si poneva in contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., poiché “il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest’ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate” con evidente sacrificio del diritto di difesa del sanzionato e pericolo di pregiudizio della fede pubblica che si ripone in un settore particolarmente delicato, quale è quello della sicurezza stradale.

A giudizio della Corte di Cassazione, pertanto, non vi sono ragioni per circoscrivere il perimetro di applicazione del predetto obbligo di taratura ai soli autovelox.

La Suprema Corte ha poi aggiunto che, in presenza di contestazione da parte del  soggetto sanzionato, la prova positiva della periodica taratura degli strumenti di misurazione della velocità spetta all’Amministrazione. E tale prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di conformità, stante l’inidoneità del verbale di contravvenzione a dimostrare il corretto funzionamento delle apparecchiature.

Solamente in presenza di dette certificazioni, che devono essere emesse necessariamente da centri accreditati a svolgere le opportune verifiche, spetterà alla parte sanzionata l’onere di prova contraria (assai difficoltosa) di malfunzionamento delle apparecchiature di rilevazione.

Infatti, il corretto funzionamento delle apparecchiature costituisce elemento essenziale della fattispecie sanzionatoria, in assenza del quale la sanzione irrogata deve dichiararsi illegittima.

Per tali ragioni, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Trani in diversa composizione per un nuovo esame volto a verificare se effettivamente l’apparecchiatura fosse stata sottoposta a tempestiva e ricorrente taratura. 

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