Il medico deve assolvere l’onere di informare in modo completo il paziente sul trattamento sanitario.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 18283/2021 ha stabilito che il medico è responsabile per i danni cagionati ad un paziente, quando somministrando una terapia farmacologica, non abbia adempiuto all’obbligo di fornire informazioni in modo adeguato, assicurandosi che lo stesso abbia compreso il trattamento sanitario proposto e le sue conseguenze.
Nello specifico, l’informazione dovrà riguardare il possibile verificarsi di esiti avversi connessi all’intervento, ma anche quello di mera inalterazione e/o mancato miglioramento delle condizioni di salute del paziente
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Venezia (conformandosi alla pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Padova), aveva respinto la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della struttura sanitaria e del medico oculista che aveva somministrato una terapia farmacologica “fuori protocollo medico” al paziente, senza il preventivo consenso. Tale terapia aveva causato effetti collaterali danneggiando le condizioni di salute del paziente che riferiva aver sofferto una insufficienza renale. Avverso la suindicata pronuncia di merito, il danneggiato proponeva ricorso per Cassazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’acquisizione da parte del medico del consenso informato è prestazione distinta dal trattamento sanitario e dunque, assume autonoma rilevanza in termini di responsabilità risarcitoria (tra le altre, Cass., 10/12/2019, n. 32124). Considerato che il consenso informato attiene al diritto fondamentale del paziente di esprimere consapevolmente la propria adesione al trattamento proposto dal medico, nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, non potendo in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana a norma dell’art. 32, comma 2 Cost.
Dunque, in mancanza di consenso informato, qualsivoglia intervento del medico deve essere ritenuto illecito, anche quando vada a beneficio del paziente, essendo il consenso requisito imprescindibile del trattamento stesso. A tal proposito, l’informazione deve essere fornita in modo completo e adeguato al livello culturale del paziente. Pertanto, il medico e la struttura devono illustrare, a fronte dell’esecuzione dell’intervento o della terapia, i rischi negativi, quelli inerenti all’aggravamento delle condizioni o ancora la possibilità che le condizioni di salute rimangano inalterate e quindi che non migliorino. Inoltre, il consenso informato va acquisito anche quando la verificazione dell’evento sia altamente o, al contrario, scarsamente probabile. Peraltro, il consenso informato, configurandosi come il mezzo per perseguire gli interessi del paziente consentendogli di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico o anche di rifiutare o interrompere la terapia, non può mai essere presunto o tacito.
Inoltre, laddove il paziente alleghi un inadempimento del medico in tal senso, sarà onere di quest’ultimo e della struttura sanitaria provare l’adempimento dell’obbligazione di informazione completa ed effettiva. La responsabilità del medico e della struttura sanitaria sussiste non solo quando sia inadempiuto l’obbligo di informazione ma anche qualora il consenso sia stato acquisito in modo improprio, ad esempio quando venga firmato un modulo del tutto generico dal quale non sia possibile desumere con certezza che il paziente abbia compreso le informazioni in esso contenute.
Nella fattispecie in esame, la Corte del merito aveva escluso la responsabilità del medico posto che al difetto di consenso informato non era seguito alcun rischio atteso che il paziente non aveva riportato danni irreversibili.
La Suprema Corte ha cassato tale decisione rilevando una indebita commistione tra il piano dell’an del danno evento e quello del danno conseguenza.
Trattandosi infine di danno non patrimoniale, ha inoltre rammentato che la prova del medesimo può essere fornita dal danneggiato con ogni mezzo e pertanto, anche per presunzioni, evidenziando che, quando risulti dimostrata la sussistenza di un danno risarcibile certo e risulti impossibile o difficoltosa la determinazione dell’ammontare, il giudice del merito deve procedere in via equitativa a norma dell’art. 1226 c.c.
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