Con l’ordinanza n. 436/2026 del 08.01.2026, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema del patto di non concorrenza, chiarendo un aspetto che nella pratica contrattuale continua a generare contenzioso: il rapporto tra la determinabilità del corrispettivo e la sua congruità, soprattutto quando il compenso è collegato alla durata del rapporto di lavoro.
La vicenda trae origine dalla contestazione, da parte del lavoratore, della validità del patto di non concorrenza stipulato in costanza di rapporto. Secondo la tesi difensiva, il patto sarebbe stato nullo in quanto il corrispettivo non risultava predeterminato in misura fissa, essendo ancorato alla durata del rapporto di lavoro e, dunque, asseritamente indeterminato.
La Suprema Corte rigetta tale impostazione, riaffermando un principio che, sebbene già presente nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11908/2020; Cass. n. 5540/2021; Cass. n. 13050/2025), merita di essere ribadito per la sua portata pratica: la durata del rapporto di lavoro può incidere sulla misura del corrispettivo, ma non ne compromette la determinabilità.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, il requisito della determinabilità non implica che il compenso debba essere fissato ab origine in una cifra immutabile, ma richiede che esso sia calcolabile sulla base di criteri oggettivi, chiari e verificabili.
In questo senso, la Corte osserva che la durata del rapporto costituisce un parametro idoneo a rendere il corrispettivo determinabile, poiché consente al lavoratore di conoscere ex ante il meccanismo di quantificazione e di prevederne l’entità al momento della cessazione del rapporto.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Cassazione precisa che: “La durata del rapporto di lavoro, quale elemento cui è legato il corrispettivo del patto di non concorrenza, incide sulla congruità del compenso, ma non sulla sua determinabilità o determinatezza.”
La Corte coglie così l’occasione per ribadire la netta distinzione tra due profili che, nella prassi, vengono spesso confusi. Da un lato, vi è la determinabilità del corrispettivo, che attiene alla struttura del patto e alla sua validità formale; dall’altro, vi è la congruità del compenso, che riguarda l’adeguatezza economica del sacrificio imposto al lavoratore in relazione ai limiti posti alla sua futura attività professionale.
Infatti, un patto può risultare perfettamente valido sotto il profilo della determinabilità del compenso e, tuttavia, essere censurabile per incongruità, qualora il corrispettivo si riveli sproporzionato rispetto all’estensione territoriale, temporale e oggettiva del vincolo.
Nel caso esaminato, tuttavia, la Cassazione esclude entrambe le ipotesi. Il collegamento del compenso alla durata del rapporto non rende il patto indeterminato, né emergono elementi tali da far ritenere il corrispettivo manifestamente inadeguato. Per tali ragioni, il ricorso viene rigettato e la validità del patto confermata.
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