Cessione del quinto, i costi amministrativi sono a carico del datore

La cessione del quinto è un istituto attraverso il quale il datore di lavoro trattiene dallo stipendio del lavoratore una frazione pari a un quinto e la versa a una finanziaria per l’adempimento di un mutuo contratto dal lavoratore. Si tratta, in particolare, di una cessione del credito, in quanto il lavoratore (creditore) cede alla finanziaria una porzione del proprio credito (retribuzione) nei confronti del datore di lavoro (debitore).

Affinché una cessione del quinto sia valida non è necessario il consenso del datore di lavoro, in quanto interesse primario del debitore è liberarsi del proprio obbligo, mentre è normalmente irrilevante chi sia il soggetto che riceve il pagamento.

Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto a gestire le richieste di cessione del quinto attraverso il proprio apparato amministrativo, il che può, a seconda dei casi, comportare costi di gestione anche ingenti. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 22362 del 7 agosto 2024 offre spunti rilevanti in merito alla gestione delle trattenute sugli stipendi dei dipendenti.

La sentenza in esame scaturisce dal ricorso presentato da un’azienda contro la decisione della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato l’illegittimità delle trattenute effettuate dall’azienda sugli stipendi dei dipendenti a titolo di costi amministrativi legati alla cessione del quinto.

La Cassazione, pur precisando che, in generale, la cessione del credito deve effettuarsi senza che siano imposti oneri troppo gravosi sul debitore, al contempo afferma che il datore di lavoro ha l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

I costi amministrativi della cessione del quinto costituiscono, infatti, parte integrante della gestione del personale; per cui, il datore di lavoro è tenuto ad affrontarli alla pari delle operazioni di contabilizzazione di ferie, malattie, infortuni, permessi, ecc..

In particolare, il datore di lavoro non può pretendere il rimborso dei costi di gestione della cessione del quinto in ragione dell’elevato numero di dipendenti dell’azienda; ciò in quanto un’impresa con un elevato numero di dipendenti deve dotarsi di una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione, capace di affrontare operazioni di contabilizzazione complesse.

Nel caso di specie, l’azienda non aveva fornito prova dell’insostenibilità dei costi di gestione delle trattenute, essendosi limitata a elencare le attività, i tempi di evasione da parte del personale e i relativi costi comportati dal servizio di contabilizzazione e gestione della cessione del quinto; tali costi, in realtà, andavano considerati come parte integrante della normale gestione del personale.

Per tale ragione, la Corte ritiene illegittime le trattenute effettuate dall’azienda relativamente ai costi amministrativi della cessione del quinto, confermando la condanna dell’impresa alla restituzione delle somme.

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