In materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’ordinanza n. 8152/2025 la Corte di Cassazione ha ribadito un principio essenziale: il datore di lavoro è responsabile non solo della fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ma anche della loro manutenzione, compreso il lavaggio.
La decisione si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce ai lavoratori il diritto al rimborso delle spese sostenute per la pulizia degli indumenti di protezione forniti dal datore di lavoro, quando quest’ultimo omette di garantire le condizioni igieniche adeguate.
Il contenzioso nasce dal ricorso presentato da alcuni dipendenti di AMIU Puglia S.p.A., addetti alla nettezza urbana, che avevano chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall’inadempimento datoriale agli obblighi stabiliti dall’art. 43, comma 4, della Legge n. 626/1994 e dalla Legge n. 123/2007.
I lavoratori sostenevano di aver dovuto provvedere personalmente e a proprie spese al lavaggio delle divise fornite dall’azienda, che dovevano essere mantenute pulite per garantire condizioni igieniche adeguate. Il datore di lavoro, tuttavia, non aveva mai organizzato un servizio di pulizia né rimborsato le spese sostenute dai dipendenti per tale necessità.
La Corte d’Appello di Bari aveva respinto le richieste dei lavoratori, ritenendo che non fosse stato adeguatamente provato il danno subito. Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato questa decisione, accogliendo il ricorso.
Nel motivare la propria pronuncia, la Suprema Corte ha sottolineato che la normativa sulla sicurezza del lavoro impone al datore di lavoro non solo la fornitura dei DPI, ma anche la loro manutenzione e la garanzia delle condizioni igieniche adeguate.
Il principio è stato più volte ribadito in giurisprudenza: “Essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro” (Cass. n. 11139/1998, n. 22929/2005, n. 14712/2006).
L’obbligo datoriale discende anche dall’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
La mancata organizzazione del servizio di pulizia o il mancato rimborso delle spese di lavaggio determina un inadempimento contrattuale che giustifica una richiesta risarcitoria.
La Cassazione ha quindi ritenuto che la Corte d’Appello avesse errato nel negare la prova testimoniale offerta dai lavoratori per dimostrare le spese sostenute. In questo modo, il giudice di merito aveva privato i lavoratori della possibilità di dimostrare il danno patrimoniale subito.
Tale decisione ha un impatto rilevante per tutti i settori in cui i lavoratori sono tenuti a indossare divise o indumenti protettivi, come il settore sanitario, la logistica, la grande distribuzione e, appunto, i servizi di igiene urbana.
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