La monetizzazione delle ferie non godute rappresenta da tempo uno dei temi più rilevanti nel diritto del lavoro, soprattutto quando riguarda figure apicali come i dirigenti.
Sul punto è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 32689 del 15 dicembre 2025, offrendo un’ampia ricostruzione dei principi nazionali ed europei che regolano la materia.
La decisione è di particolare interesse perché chiarisce, in modo sistematico, quando il dirigente possa legittimamente rivendicare l’indennità sostitutiva delle ferie non godute e quando, invece, tale diritto debba ritenersi escluso.
La Corte muove da un presupposto ormai consolidato: le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, tutelato dall’art. 36 Cost., dall’art. 2109 c.c., dalla Direttiva 2003/88/CE e dal d.lgs. n. 66/2003.
Come ricorda la Cassazione, il divieto di monetizzazione delle ferie durante il rapporto di lavoro risponde a una finalità precisa: garantire il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e tutelarne salute e sicurezza. L’indennità finanziaria è ammessa solo alla cessazione del rapporto, e non può trasformarsi in uno strumento sostitutivo ordinario del riposo.
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva escluso il diritto del dirigente all’indennità per ferie non godute, valorizzando un elemento decisivo: l’ampio potere del dirigente di autodeterminare tempi e modalità di fruizione delle ferie, senza ingerenze datoriali.
La Cassazione ribadisce un principio già affermato in precedenza: “[…] il dirigente che abbia la concreta possibilità di attribuirsi le ferie e scelga di non fruirne non ha diritto alla monetizzazione, salvo che dimostri l’esistenza di esigenze aziendali assolutamente eccezionali e imprevedibili che ne abbiano impedito il godimento.”
In altre parole, l’assenza di ferie non è di per sé sufficiente a fondare il diritto all’indennità: occorre verificare se la mancata fruizione sia imputabile al datore di lavoro o derivi, invece, da una scelta consapevole del dirigente.
Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda il dialogo con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. La Cassazione richiama espressamente le pronunce che hanno rafforzato il diritto alle ferie come diritto fondamentale, chiarendo che la perdita dello stesso può avvenire solo se il lavoratore sia stato messo effettivamente in condizione di esercitarlo.
Secondo la Corte, infatti: “[…] la perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità può verificarsi soltanto se il datore di lavoro dimostri di aver invitato il lavoratore a fruirne e di averlo informato, in modo chiaro e tempestivo, delle conseguenze della mancata fruizione.”
Tuttavia, nel caso dei dirigenti, questo principio va coordinato con la particolare posizione apicale ricoperta: quando il dirigente dispone di autonomia gestionale tale da consentirgli di organizzare autonomamente le ferie, il mancato godimento non è automaticamente imputabile al datore.
Alla luce di ciò,in assenza di una condotta datoriale impeditiva o di esigenze aziendali eccezionali, la scelta del dirigente di non fruire delle ferie esclude la possibilità di ottenere l’indennità sostitutiva.
Foto di Karola G da Pexels