Il lavoratore disabile può ottenere l’assunzione con sentenza

Ai sensi dell’art. 2932 del codice civile, se un soggetto, obbligato a concludere un contratto, non adempie al proprio obbligo, la controparte contrattuale può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Tale disposizione si rapporta in modo peculiare ai contratti di lavoro e, in particolare, al tema del collocamento obbligatorio.

I datori di lavoro, infatti, sono obbligati ad assumere una determinata quota di lavoratori disabili; il lavoratore potrà ottenere una sentenza che costituisca il rapporto di lavoro se non viene assunto pur avendone il diritto?

Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 5048 del 26 febbraio 2024.

Un lavoratore invalido civile e iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio non era stato assunto dall’Azienda sanitaria in quanto non idoneo alle mansioni di operatore socio-sanitario.

In giudizio era stato accertato che, in realtà, il lavoratore era idoneo alle mansioni, seppur dovessero essere adottate alcune misure particolari a tutela del lavoratore e dell’utenza con la quale poteva venire in contatto.

Al lavoratore era stato dunque riconosciuto il risarcimento dei danni, ma non la costituzione del rapporto di lavoro. Riteneva la Corte d’Appello, infatti, che le particolari prescrizioni a tutela del lavoratore e dell’utenza potessero essere determinate solo dal datore di lavoro; per cui, il giudice non avrebbe potuto stabilirle con sentenza.

In linea di principio, infatti, è esclusa la possibilità per il giudice di costituire un rapporto di lavoro con sentenza, in quanto il rapporto di lavoro comprende elementi (quali la qualifica, le mansioni da ricoprire concretamente, la retribuzione, ecc.) che devono essere determinati con accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

Tuttavia, nel caso di specie, il profilo professionale di operatore socio-sanitario era minuziosamente disciplinato dalla contrattazione collettiva, per cui non ci sarebbe stato bisogno per il giudice di determinare gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda, invece, le particolari prescrizioni a tutela del lavoratore e dell’utenza, queste rientrano nei “ragionevoli accomodamenti” che il datore di lavoro è tenuto ad adottare nei confronti dei lavoratori disabili: la direttiva europea 2000/78/CE, infatti, impone al datore di lavoro di adottare provvedimenti ragionevoli per i disabili, a meno che tali accomodamenti non comportino oneri finanziari sproporzionati o eccessivi.

Spettava, dunque, al datore di lavoro valutare l’utilità economica ed organizzativa di avvalersi di un operatore che non può fare uso di strumentazione e non può avere contatti con gli ammalati; tuttavia, il giudice è comunque tenuto a verificare in concreto se i “ragionevoli accomodamenti” fossero praticabili.

Se dal giudizio risulta che il datore di lavoro avrebbe avuto la possibilità di adottare degli accorgimenti senza eccessivi oneri finanziari, il giudice potrà pronunciare sentenza costitutiva del rapporto di lavoro.

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