IL MANTENIMENTO DEL COGNOME DEL MARITO DOPO IL DIVORZIO È AMMESSO SE SUSSISTE UN INTERESSE MERITEVOLE DI TUTELA

L’utilizzo del cognome del marito dopo il divorzio è ammesso solo laddove si riscontri la sussistenza di un interesse meritevole di tutela.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 654 dell’11 gennaio 2022.

Nel caso in esame, un’ex coniuge si rivolgeva alla Corte Suprema al fine di impugnare la sentenza della Corte territoriale, che aveva escluso un suo interesse a conservare il cognome del marito, nonostante questo fosse divenuto parte integrante dell’identità personale, sociale e di vita di relazione della stessa.

La Suprema Corte, nel richiamare quanto stabilito dal Codice civile all’art. 143 bis in tema di cognome della moglie, ha osservato che la moglie conserva il cognome del marito fino al perdurare del rapporto di coniugio, mantenendolo peraltro durante lo stato vedovile. Allineandosi alla precedente giurisprudenza, ha tuttavia precisato che deroga a ciò la sussistenza di un interesse meritevole di tutela dell’ex coniuge o dei figli. Il medesimo principio è peraltro richiamato dalla L. n. 898 del 1970 in tema di divorzio e si basa sulla concezione secondo cui la regola debba consistere nella coincidenza tra denominazione personale e status. Sulla base di quanto sopra, la conservazione del cognome del marito in seguito al divorzio è da considerarsi come ipotesi straordinaria affidata alla decisione discrezionale del giudice di merito secondo criteri di valutazione propri di detta clausola generale. Tale straordinarietà è senz’altro ricollegabile, tra l’altro, al potenziale pregiudizio che potrebbe derivare dal perdurare dell’uso del cognome maritale al coniuge che non vi acconsenta e che abbia intenzione di ricreare una nuova famiglia riconoscibile come nucleo familiare attuale nei rapporti sociali.

In forza di tali considerazioni in diritto, la Suprema Corte ha ritenuto che nel caso in specie non sussistesse alcun interesse meritevole di tutela tale da giustificare il mantenimento del cognome maritale e che non fosse stato adeguatamente provato che tale cognome costituisse espressione dell’identità personale dell’ex moglie.

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