IN CASO DI DISACCORDO, IL GIUDICE PUO’ AUTORIZZARE UNO DEI GENITORI ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI COVID-19 AL FIGLIO MINORE

Con decreto del 22/07/2021 il Tribunale di Monza ha stabilito che possa essere momentaneamente sospesa la responsabilità del genitore contrario al vaccino anti Covid-19 ed autorizzato l’altro genitore a dar corso alla somministrazione, in virtù del concreto pericolo per la salute del minore, della gravità e del diffondersi della malattia sul territorio nazionale, della circostanza che i trattamenti vaccinali sono considerati dalla comunità scientifica efficaci.

Nel caso di specie, una madre adiva al Tribunale con ricorso ex art. 709 – ter c.p.c. per dirimere il contrasto insorto con l’ex coniuge in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid – 19 nei confronti del figlio minore. La ricorrente precisava che si era dapprima consultata con il pediatra del figlio e successivamente, avendo ricevuto il consenso verbale del marito, aveva fissato un appuntamento presso il Centro Vaccinale per procedere alla somministrazione. Inaspettatamente, al momento della firma del modulo di autorizzazione al vaccino, il marito opponeva il proprio rifiuto alla somministrazione, rilevando trattarsi di prodotto ancora in fase sperimentale senza che siano stati adeguatamente valutati e monitorati gli effetti collaterali della sua somministrazione, soprattutto in una fascia d’età in cui il rapporto rischi – benefici è meno favorevole.

Acquisita agli atti una relazione del medico pediatra su stato di salute, patologie, allergie, tale da escludere l’esistenza di controindicazioni preventivamente accertabili per il minore, il Tribunale, pronunciandosi sul merito della questione, ha confermato l’orientamento espresso in punto di vaccinazioni – obbligatorie e non – dal Tribunale di Milano e Roma con ordinanze rispettivamente del 17/10/2018 e del 16/02/2017 e dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza del 30/08/2017, affermando che “laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel determinato trattamento sanitario risulta efficace, il giudice possa “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino”.

Il giudice ha inoltre ritenuto di dover considerare, attesa l’età del minore (15 anni e 6 mesi), la volontà manifestata dallo stesso al padre, tramite sms, di sottoporsi al vaccino per poter tornare ad una vita “normale” sia sul piano scolastico che relazionale, valorizzando così il disposto dell’art. 3, comma 1 L. 219/17, “ La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione” e del successivo comma 2 “Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità”.

Il Tribunale, nel risolvere il conflitto genitoriale, ha quindi autorizzato la somministrazione del vaccino al minore, conferendo alla madre la facoltà di condurre lo stesso presso un centro vaccinale e di sottoscrivere il consenso informato anche senza l’assenso dell’ex coniuge.

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