RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI INFORTUNIO

Breve annotazione sulla responsabilità datoriale in caso di contagio da Covid-19

La sentenza n. 11546/2020 emessa dalla Corte di Cassazione risulta particolarmente rilevante in considerazione della valutazione della responsabilità del datore in caso di infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente.

Nel caso specifico, la questione era stata sollevata da un dipendente di rete ferroviaria allo scopo di ottenere un risarcimento per danno biologico conseguente al deragliamento di un convoglio ferroviario causato da frammenti di pietre e massi collocati tra le rotaie e le controrotaie.

Sulla base di quanto stabilito dalla norma cardine in materia, l’art. 2087 c.c., spettava al lavoratore dimostrare la sussistenza del nesso causale tra l’evento dannoso e il danno effettivamente causato, mentre in capo al datore spettava l’onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire i rischi e a garantire ai lavoratori di svolgere la propria attività in un ambiente di lavoro sicuro.

La Corte nota come, pur avendo il datore l’obbligo di predisporre i mezzi necessari per tutelare la sicurezza dei lavoratori, sia riconosciuta la possibilità per i lavoratori di eccepirne l’inadempimento e rifiutare la prestazione pericolosa.

Inoltre, viene sottolineato come la responsabilità del datore non possa essere ampliata, sotto il profilo oggettivo, fino a comprendere la previsione di qualsiasi evento lesivo, garantendo un “ambiente di lavoro a rischio zero quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile”. Il datore dovrà quindi rispondere del verificarsi del danno solo in caso di violazione di determinati obblighi definiti dalla legge e suggeriti dalle conoscenze tecniche e sperimentali del momento.

Nel caso in specie, la Corte ha considerato l’evento dannoso come conseguenza di un fatto di terzo e pertanto imprevedibile, inopinabile ed esorbitante rispetto ai normali rischi in cui il lavoratore poteva incorrere nello svolgimento di tale attività, per tale motivo non poteva configurarsi responsabilità datoriale al riguardo.

Con riferimento a tale argomento e visti i recenti eventi, è utile una breve annotazione sulla responsabilità datoriale in caso di contagio da Covid-19. Nello specifico, il datore ha il dovere di adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare tale contagio, tuttavia, il mero riconoscimento dello stesso da parte dell’Inail come infortunio sul lavoro non agevola l’accertamento della responsabilità del datore, né crea una presunzione in tale senso. Infatti, come indicato nella Circolare pubblicata dall’Inail in data 20 maggio 2020, nel caso in specie il rischio non può essere considerato come pienamente controllabile dal datore di lavoro, per cui dovrà essere verificata una eventuale responsabilità dello stesso al riguardo.

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