SEPARAZIONE ADDEBITABILE AL MARITO CHE SI DISINTERESSA DELLE CURE DELLA FIGLIA DIVERSAMENTE ABILE

Il mancato interesse per le condizioni della figlia affetta da autismo e l’abbandono del tetto coniugale determinano l’attribuzione della separazione

Recentemente la Cassazione si è espressa in relazione ad una separazione avvenuta in circostanze familiari complesse e delicate, avuto riguardo alla presenza nel nucleo famigliare di una minore affetta da autismo (Cass. Civ. ordinanza 30 novembre 2020, n. 27235)

Nello specifico, il marito presentava ricorso contro la pronuncia in appello, secondo la quale la separazione fosse allo stesso addebitabile avendo questi abbandonato il tetto coniugale ed essendosi disinteressato delle cure richieste per la terapia della figlia. La Corte d’Appello aveva inoltre stabilito che l’affidamento esclusivo della figlia e l’assegnazione della casa coniugale spettasse alla madre della minore. Per il tramite di tale ricorso, il marito adduceva che la separazione fosse dovuta all’ingerenza dei suoceri, in merito peraltro alle scelte terapeutiche per la figlia, e motivo dell’abbandono della casa coniugale da parte dello stesso.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha confermato quanto stabilito in appello, sostenendo che la separazione fosse addebitabile al marito, essendo l’abbandono volontario del tetto coniugale sufficiente a tale fine, non rendendo possibile la prosecuzione della convivenza.

Peraltro, il padre della bambina non aveva mancato di disinteressarsi delle cure continue richieste durante il complicato percorso di vita e crescita della figlia, delegando totalmente tale compito alla madre oltre che proponendo il ricovero della minore in struttura esterna per disabili rifiutandosi così di seguire le terapie cliniche e le condizioni di vita della bambina.

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