Nel lavoro subordinato non ogni momento di inattività coincide con un vero e proprio riposo. È questa la distinzione su cui torna a fare chiarezza la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1835 del 27 gennaio 2026, offrendo indicazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti caratterizzati da prestazioni discontinue.
La pronuncia nasce da una controversia promossa da un autotrasportatore, dipendente di una società di trasporti, che aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento di compensi per lavoro straordinario, sostenendo di aver superato in modo sistematico l’orario ordinario di lavoro.
Il datore di lavoro, di contro, aveva contestato la fondatezza della pretesa, evidenziando come l’attività fosse connotata da ampi tempi di inattività e come il lavoratore non avesse adeguatamente distinto le ore di effettivo lavoro dai periodi di sosta.
Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi avevano respinto la domanda del lavoratore, ritenendo non sufficientemente assolto l’onere di allegazione e prova in ordine alle modalità concrete di svolgimento della prestazione. In particolare, secondo i giudici di merito, il lavoratore non aveva distinto tra “riposi intermedi” e “semplice temporanea inattività”, distinzione ritenuta decisiva per accertare la sussistenza di lavoro straordinario.
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di secondo grado, censurando l’approccio seguito dalla Corte territoriale e ribadendo principi già consolidati nella propria giurisprudenza, ma spesso applicati in modo non corretto nella prassi.
La Suprema Corte ricorda, innanzitutto, che nei rapporti di lavoro discontinuo – come quello dell’autotrasportatore – è fisiologica la presenza di attese non lavorate. Tuttavia, ciò non significa che tali periodi debbano automaticamente essere qualificati come riposo. Il discrimine, secondo i giudici di legittimità, non è dato dalla mera assenza di attività materiale, bensì dalla condizione in cui si trova il lavoratore durante tali intervalli.
Come chiarisce testualmente l’ordinanza, «il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore». Nel primo caso, il dipendente può disporre liberamente di sé, pur restando eventualmente nei locali aziendali o subendo limitazioni marginali; nel secondo, invece, egli è tenuto a mantenere costantemente disponibile la propria forza lavoro, pronto a intervenire in ogni momento per esigenze del servizio.
Questa distinzione ha conseguenze dirette sul piano retributivo. I tempi di semplice inattività, pur privi di attività materiale, devono essere computati nell’orario di lavoro e possono concorrere al superamento dei limiti di legge o contrattuali, dando luogo a lavoro straordinario. Diversamente, i riposi intermedi veri e propri restano esclusi dal computo.
Un ulteriore profilo di rilievo affrontato dalla Cassazione riguarda l’onere di allegazione gravante sul lavoratore. La Corte precisa che non è richiesto al dipendente di fornire una qualificazione giuridica puntuale di ogni singolo periodo di inattività, distinguendo analiticamente tra riposo e semplice attesa.
È sufficiente, invece, che egli alleghi in modo circostanziato le modalità e i tempi del servizio prestato nell’arco temporale compreso tra l’inizio e la fine della giornata lavorativa, così da consentire al giudice di valutare, anche in via presuntiva, la natura dei periodi di inattività.
In questo senso, la Suprema Corte osserva che la Corte d’Appello aveva finito per confondere il piano dei fatti con quello della qualificazione giuridica, imputando al lavoratore un difetto di allegazione laddove, in realtà, la questione atteneva alla corretta qualificazione dei tempi dedotti. Una valutazione che, secondo la Cassazione, avrebbe dovuto essere compiuta solo dopo l’ammissione e l’espletamento delle prove richieste.
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