OBBLIGO DI MANTENIMENTO FIGLIO MAGGIORENNE: SÌ O NO?

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Recenti e contrastanti pronunce della Cassazione non hanno ancora chiarito la sussistenza del diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori

L’obbligo dei genitori al mantenimento del figlio maggiorenne costituisce una questione piuttosto controversa sulla base di due recentissime pronunce contrastanti della Corte di Cassazione.

Lo scorso agosto, infatti, era stato stabilito che l’obbligo al mantenimento del figlio cessa con il raggiungimento della maggiore età dello stesso, salvo casi specifici o la possibilità che il giudice consideri necessaria la prosecuzione di tale impegno (Cass. Civ. sentenza n. 17183/2020).

Nello specifico, la Corte aveva sottolineato che il figlio conserva il diritto al mantenimento in determinate situazioni, come la prosecuzione degli studi con diligenza o il trascorrere di un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla fine degli studi, debolezza delle capacità personali o la mancanza di lavoro pur avendo ricercato con impegno un’occupazione.

Inoltre, in questa sentenza la Corte aveva specificato che il figlio fosse tenuto a fornire la prova della propria mancanza di colpa o intenzionalità nel non aver ancora conseguito una indipendenza economica e di aver curato adeguatamente la propria preparazione professionale e ricerca di lavoro, avendo quindi diritto al mantenimento. Ne deriva che questo onere è sicuramente più lieve quanto più il ragazzo sia vicino alla maggiore età o al termine del proprio percorso di studi e più gravoso quanto più il figlio sia considerabile come adulto e il lasso di tempo trascorso dalla fine degli studi sia significativo.

A conclusioni totalmente contrastanti è giusta la stessa Corte lo scorso 9 ottobre, stabilendo che l’obbligo dei genitori al mantenimento del figlio persiste anche in un momento successivo al raggiungimento della maggiore età, fin quando non venga dichiarata la cessazione di tale impegno (Cass. Civ. ordinanza n. 21752/2020).

In questo caso, la Corte ha evidenziato che, affinché venga considerato cessato l’obbligo di mantenimento del figlio, sarà il genitore a dover fornire la prova del mancato impegno dello stesso nella ricerca del lavoro, concretizzatosi in inerzia o rifiuti ingiustificati di offerte lavorative.

Non deve essere quindi il figlio a provare di essersi mosso nella ricerca di una posizione lavorativa, ma il genitore a fornire gli elementi utili ad un accertamento di fatto basato sull’età, l’effettivo conseguimento di un titolo professionale o tecnico, l’impegno del figlio nella ricerca di un’occupazione e la complessiva condotta personale dello stesso.

Nel caso in cui questi elementi non dovessero essere dimostrati sussisterà ancora in capo al genitore l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente.

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