Nel dubbio la polizza va intesa a favore dell’assicurato

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La Corte di cassazione, con la recente ordinanza depositata in data 28 settembre 2022, ribadisce l’applicabilità delle norme generali in tema di interpretazione del contratto all’interpretazione delle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto richiamate dalle polizze assicurative.

La pronuncia origina da una complicata vicenda giudiziaria avviata da un esercizio commerciale che aveva chiesto il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni provenienti dall’area cortiliva sovrastante i suoi locali e di proprietà condominiale. Il condominio, costituendosi, chiamava in causa l’impresa che aveva effettuato i lavori sullo stabile, per far valere la responsabilità dell’appaltatore (1669 c.c.) per i gravi difetti dell’opera che avevano causato le infiltrazioni e i conseguenti danni ai locali sottostanti.

L’impresa appaltatrice, a sua volta, chiamava in causa le proprie compagnie assicurative al fine di essere manlevato della responsabilità civile. Le compagnie assicurative eccepivano la non operatività delle polizze, in quanto relative a una attività di impresa e a un rischio non coperti dalle medesime

Il giudice di primo grado riconosceva la responsabilità oggettiva e concorrente del condominio e dell’impresa per i danni causati all’esercizio commerciale e li condannava in solido ex art. 2051 c.c.; condannava la ditta appaltatrice a rifondere al condominio le somme necessarie per l’integrale rifacimento della copertura del lastrico; respingeva la domanda di manleva nei confronti delle imprese di assicurazione.

Tale pronuncia, per quel che interessa in questa disamina, veniva confermata dal giudice di secondo grado: quest’ultimo rilevava che l’attività svolta dall’assicurato, così come descritta nella polizza, era relativa ad attività del tutto diversa da quella svolta nella fattispecie in esame (avente ad oggetto il rifacimento della copertura sovrastante l’esercizio commerciale), da ricondursi ad attività edilizia. Al contempo, escludeva che l’operatività della garanzia per lavori edili potesse ricavarsi dalle condizioni generali della polizza, in quanto tali condizioni, sarebbero così ampie che per “essere operanti avrebbero dovute essere richiamate dalla intestazione delle polizze sottoscritte dalle parti, con la chiara indicazione delle pattuizioni applicabili”.

Avverso tale sentenza ricorreva per la cassazione l’impresa appaltatrice sostenendo, con il primo motivo di ricorso, che la Corte d’appello avesse violato le norme codicistiche in materia di interpretazione del contratto.

La Suprema Corte ritiene che tale motivo sia fondato. Infatti, la Corte territoriale “sembra richiedere per l’operatività delle condizioni generali, condizioni che sono state predisposte dalla compagnia assicurativa, che queste vengano specificamente sottoscritte dallo stesso predisponente”.

Ma le clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato non possono prescindere dalle condizioni generali, condizioni soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 c.c., in base al quale, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore, poiché è quest’ultimo ad averle predisposte.

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso sul punto, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello in diversa composizione, che deciderà attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati.

Foto di Vlad Deep