La somministrazione è una forma di lavoro che consente all’imprenditore di richiedere a un’agenzia interinale (somministratore) la prestazione di uno o più lavoratori; vi sarà, dunque, una doppia relazione contrattuale: da una parte, il contratto commerciale di somministrazione stipulato tra impresa e agenzia interinale; dall’altra parte, il contratto di lavoro stipulato tra lavoratore e agenzia interinale. L’azione congiunta di questi due contratti fa sì che l’agenzia interinale possa inviare in missione i propri lavoratori presso l’imprenditore.
Entrambi i contratti sopra citati potranno essere a tempo determinato o indeterminato, e in base a ciò cambiano le possibilità di utilizzo dei lavoratori somministrati da parte dell’imprenditore: in particolare, l’imprenditore potrà utilizzare lavoratori somministrati a tempo indeterminato solo se questi ultimi sono stati assunti dall’agenzia interinale a tempo indeterminato.
Inoltre, fino al 30 giugno 2025, la normativa consente all’imprenditore di utilizzare lo stesso lavoratore somministrato per un tempo determinato anche superiore ai 24 mesi oggi imposti come termine massimo ai contratti a tempo determinato, purché il lavoratore in questione sia stato assunto dall’agenzia interinale a tempo indeterminato.
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 23445 del 01/08/2023, fa presente, tuttavia, che sussistono comunque dei limiti.
La Cassazione ribadisce in proposito un’opinione espressa in passato sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea: la temporaneità è una caratteristica intrinseca e implicita della somministrazione a tempo determinato, anche se la normativa non prevede espressamente un termine di durata.
Questo perché si rende necessario impedire che un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possa essere mascherato da somministrazione a tempo determinato, in modo da eludere le tutele accordate al lavoratore.
È compito del giudice, allora, verificare caso per caso se la reiterazione di missioni da parte dello stesso lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice possa configurare un abuso di tale forma di lavoro.
In particolare, il giudice valuterà se, a seguito delle missioni svolte dal lavoratore presso la stessa impresa, l’attività abbia avuto nel complesso una durata più lunga rispetto a quanto ci si possa ragionevolmente aspettare da un rapporto di lavoro temporaneo.
In secondo luogo, il fatto che non venga fornita alcuna spiegazione oggettiva alla circostanza per cui l’impresa abbia fatto ricorso a una successione di contratti tramite agenzia interinale costituisce indizio di abuso della somministrazione.
All’imprenditore è dunque imposta attenzione nell’utilizzare la tipologia contrattuale idonea ai propri scopi, in modo da evitare l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, sanzioni pecuniarie di tipo penale, nonché la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore oggetto di somministrazione irregolare.
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