Le ferie sono un diritto garantito dall’art. 36 della Costituzione, il quale, peraltro, qualifica il diritto alle ferie come diritto indisponibile, ossia diritto al quale il lavoratore potrà rinunciare solo nell’ambito di una conciliazione effettuata in sede protetta, ad esempio in sede sindacale.
Attraverso l’irrinunciabilità del diritto alle ferie si vuole rimarcare l’importanza che il nostro ordinamento giuridico conferisce al riposo periodico del lavoratore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell’organizzazione dei tempi di vita.
Tuttavia, il diritto alle ferie deve convivere con la libertà di iniziativa economica, anch’essa tutelata dalla Costituzione. Il bilanciamento tra i due diritti del lavoratore e del datore di lavoro è garantito dalla circostanza per cui spetta a quest’ultimo stabilire in quale periodo il lavoratore potrà godere delle ferie: il datore di lavoro dovrà determinare il periodo di godimento delle ferie tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore, e dovrà, naturalmente, darne avviso al lavoratore.
Se, nonostante l’avviso, il lavoratore non sfrutta i giorni di ferie maturati, egli non potrà richiedere l’indennità per ferie non godute al termine del rapporto di lavoro.
La Cassazione si è pronunciata recentemente in merito agli elementi che devono essere contenuti nell’avviso con cui il datore di lavoro intima al lavoratore di andare in ferie.
Il caso portato davanti alla Corte riguardava un medico pediatra che aveva richiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale l’indennità sostitutiva per 178 giornate di ferie non godute. La richiesta del medico era stata rigettata sia in primo che in secondo grado sulla base del fatto che il datore di lavoro aveva invitato il medico a sfruttare tali giornate di ferie.
Tuttavia, l’invito precisava che il medico avrebbe dovuto usufruire delle ferie “compatibilmente con le esigenze di servizio e con le proprie esigenze”. Proprio tale elemento ha portato la Corte di Cassazione a considerare che la comunicazione da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale non costituisse un vero e proprio invito al lavoratore a godere delle ferie.
Infatti, l’avviso da parte del datore, secondo la Cassazione, deve avere carattere perentorio, ossia si dovrebbe intimare al lavoratore di sfruttare entro un determinato termine di tempo i giorni di ferie maturati e lo si dovrebbe al contempo avvisare che, in caso di mancata fruizione, le ferie e l’indennità sostitutiva andranno perdute.
Il fatto che l’Azienda Sanitaria Provinciale, invece, avesse subordinato la fruizione delle ferie alle esigenze di servizio, priva l’avviso del carattere di perentorietà, in quanto l’azienda non aveva assegnato al lavoratore un termine preciso. Inoltre, spetta al datore di lavoro l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile, dal punto di vista organizzativo, affinché il lavoratore fruisse delle ferie.
Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rinvia la causa al giudice di secondo grado.
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