Retribuzione delle ferie: il taglio non è lecito, anche se minimo

Con l’ordinanza n. 6282 del 9 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di grande rilevanza in materia di retribuzione durante il periodo di ferie. La pronuncia si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che tutela il diritto del lavoratore a percepire, durante le ferie, una retribuzione equiparabile a quella dei periodi di lavoro effettivo.

Il caso in esame riguarda un dipendente di Trenitalia, con mansioni di macchinista, il quale aveva contestato il mancato riconoscimento di alcune componenti retributive durante i giorni di ferie. In particolare, il lavoratore rivendicava l’inclusione, nel calcolo della retribuzione feriale, dell’indennità di utilizzazione professionale (IUP) e dell’indennità di assenza dalla residenza, entrambe previste dai contratti collettivi applicati al settore. Secondo il ricorrente, tali voci non avevano carattere occasionale o di mero rimborso spese, bensì erano parte integrante della sua normale retribuzione mensile.

La Corte d’Appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto il ricorso, ritenendo che fosse legittimo escludere alcune indennità dalla retribuzione feriale. La decisione era stata motivata con due argomenti principali: da un lato, l’autonomia delle parti negoziali nell’individuazione di una retribuzione proporzionata e sufficiente; dall’altro, la ritenuta limitata incidenza economica della riduzione contestata rispetto alla retribuzione complessiva del lavoratore.

Giunto in Cassazione, il caso è stato analizzato alla luce del principio comunitario secondo cui le ferie annuali devono garantire al lavoratore un periodo di riposo senza alcuna penalizzazione economica. La Suprema Corte ha richiamato le proprie precedenti pronunce e la giurisprudenza della CGUE, ribadendo che:

“La retribuzione spettante durante le ferie annuali retribuite deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che sia strettamente connesso alle mansioni ordinarie del lavoratore e che sia percepito con continuità.”

Inoltre, la Corte ha confutato l’impostazione della Corte d’Appello, chiarendo che l’effetto dissuasivo di una riduzione della retribuzione feriale non può essere valutato su base annua, bensì mensile. Ha infatti affermato che:

“In tale prospettiva… non può ritenersi che l’incidenza dell’effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall’incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.”

Ne consegue che anche una riduzione apparentemente minima della retribuzione durante le ferie può costituire una violazione delle tutele previste dal diritto dell’Unione Europea, in quanto potrebbe spingere il lavoratore a evitare di usufruire pienamente del proprio diritto al riposo annuale.

In virtù di questi principi, la Corte ha accolto il ricorso del lavoratore, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Torino e rinviando la causa affinché venga ricalcolata la retribuzione delle ferie includendo le voci richieste.

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