Con l’ordinanza n. 27719 del 17 ottobre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro interviene sull’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile in caso di datore che eserciti più attività economiche ed iscritto a più associazioni di categoria.
La vicenda trae origine dal ricorso di alcuni lavoratori impiegati nel settore dei rifiuti presso una società multiutility, ETRA S.p.A., la quale applicava loro il CCNL Gas-Acqua, nonostante l’attività concretamente svolta fosse quella di igiene urbana, per la quale sarebbe stato più coerente il CCNL Federambiente (Utilitalia).
I lavoratori lamentavano una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi addetti alle medesime mansioni ma inquadrati con il CCNL del settore ambiente, sostenendo che l’impresa, iscritta a entrambe le associazioni stipulanti, non potesse scegliere liberamente quale contratto applicare.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva ritenuto legittima la scelta datoriale.
Secondo gli Ermellini, infatti, l’iscrizione del datore di lavoro a un’associazione datoriale stipulante un CCNL è elemento sufficiente a vincolarlo all’applicazione di quel contratto, quanto meno ai lavoratori addetti al settore di attività corrispondente.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 2665/1997, ribadendo che: «Nell’ipotesi in cui l’imprenditore svolga diverse attività economiche e sia iscritto alle rispettive associazioni sindacali, occorre individuare il contratto collettivo applicabile al personale addetto alle singole attività in coerenza con l’iscrizione stessa.»
Non è quindi consentito al datore di lavoro, osserva la Cassazione, “applicare arbitrariamente contratti diversi a lavoratori che svolgano le medesime mansioni, determinando disparità retributive o normative prive di giustificazione”.
La Corte sottolinea come la libertà negoziale delle parti (ex art. 39 Cost.) trovi un limite nel rispetto dei principi di coerenza, uguaglianza e proporzionalità retributiva.
Statuisce infatti la Cassazione: «La scelta del CCNL è sì libera, ma deve essere coerente con gli obblighi assunti dal datore di lavoro iscrivendosi all’associazione datoriale, nonché con quelli derivanti dalla reiterata applicazione del contratto collettivo in via di fatto nei confronti della generalità dei lavoratori.»
Inoltre, la pronuncia richiama il principio di proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost., ricordando che il giudice deve sempre garantire la congruità del trattamento economico rispetto alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto.
Alla luce di ciò, tale pronuncia risulta avere un forte impatto pratico, poiché ribadisce il limite all’arbitrarietà datoriale nella scelta del CCNL, inoltre valorizza il collegamento funzionale tra mansioni e contratto collettivo, riconducendo la questione alla tutela costituzionale della dignità e della proporzionalità retributiva.
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