Infortuni e DVR: la Cassazione fa chiarezza

La Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con la sentenza n. 4284/2026 depositata il 2 febbraio 2026, torna a pronunciarsi sul rapporto tra documento di valutazione dei rischi (DVR) e responsabilità penale dei soggetti garanti.

La decisione ribadisce che il DVR non è un mero adempimento formale, bensì il perno dell’intero sistema prevenzionistico; in ragione di ciò, la sua inadeguatezza non esonera dalla responsabilità chi, nell’organizzazione aziendale, è titolare di obblighi di protezione.

La vicenda trae origine da un infortunio occorso a un lavoratore durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Nel giudizio penale veniva contestato ai garanti della sicurezza – datore di lavoro e figure responsabili – di non aver adeguatamente individuato e gestito i rischi connessi alla specifica lavorazione.

Elemento centrale della difesa era la presenza di un documento di valutazione dei rischi formalmente redatto. Tuttavia, secondo l’accusa, il DVR non analizzava con sufficiente specificità il rischio concretamente verificatosi, né prevedeva misure adeguate a neutralizzarlo.

La Corte di Cassazione ha affermato in modo netto che: “Il datore di lavoro e con esso il responsabile della sicurezza ha l’obbligo di analizzare e individuare con la massima specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro”.

Pertanto, la valutazione dei rischi non può essere astratta, stereotipata o modellata su schemi standardizzati. Deve essere calibrata sulla concreta organizzazione aziendale, aggiornata rispetto all’evoluzione tecnica e aderente alle effettive modalità operative.

Il DVR, previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, deve contenere l’indicazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione adottati. Ma ciò presuppone una fase preliminare di analisi realmente approfondita. Infatti, un DVR “formalmente corretto” ma sostanzialmente inadeguato non assolve alla sua funzione.

Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda la posizione degli ulteriori garanti della sicurezza. La Corte chiarisce che: “In tema di prevenzione degli infortuni, le omissioni o le carenze del documento di valutazione dei rischi adottato dal datore di lavoro, non esonerano da responsabilità per le lesioni occorse ai lavoratori, gli ulteriori garanti della sicurezza sul lavoro, atteso che la constatazione della esistenza di un rischio, impone loro, nell’ambito delle rispettive competenze, di adottare le misure atte a rimuoverlo”.

Sul piano giuridico, la pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui la responsabilità per lesioni colpose in ambito lavorativo richiede la verifica del nesso causale tra omissione delle misure prevenzionistiche ed evento lesivo. Laddove l’analisi del rischio sia stata carente e ciò abbia impedito l’adozione di misure idonee, l’evento dannoso non può essere qualificato come imprevedibile o inevitabile.

Alla luce di quanto esposto, la pronuncia esaminata impone alle aziende una riflessione concreta, in quanto i DVR standardizzati, non personalizzati sulla singola attività, espongono a rischi rilevanti. L’aggiornamento periodico non può essere meramente formale e le figure della sicurezza devono vigilare attivamente e non limitarsi a richiamare l’esistenza del documento.

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