Il Tar Lombardia, con la sentenza 4 settembre 2023, n. 2046 ha disposto che il datore di lavoro può decidere, nel rispetto della normativa in vigore, quale C.C.N.L. applicare ai propri dipendenti, essendo questa una scelta discrezionale, non sindacabile in sede giurisdizionale nel merito.
La sentenza oggetto di trattazione nasce in seguito al verbale di disposizione che una Cooperativa aveva ricevuto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco, con cui era stata disposta la corresponsione ai soci lavoratori dipendenti della suddetta società delle differenze retributive rideterminate secondo le tabelle retributive previste dal C.C.N.L. Multiservizi.
La Cooperativa impugnava tale provvedimento davanti al giudice amministrativo, precisando di aver applicato il C.C.N.L. per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, sia per regolare i rapporti di lavoro con il personale, sia per strutturare le rispettive offerte in sede di gara per l’acquisizione in appalto dei servizi stessi.
Successivamente, l’assemblea dei soci della ricorrente aveva approvato un piano di crisi aziendale al fine di superare una situazione di criticità nella gestione societaria, aggravata successivamente dall’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19. In più, ogni dipendente era perfettamente a conoscenza sia del piano di crisi approvato sia dell’applicazione al proprio rapporto di lavoro del C.C.N.L. per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza privata e Servizi Fiduciari.
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto fondati i motivi espressi dalla Cooperativa ricorrente ed ha accolto il ricorso. Sostanzialmente, con l’impugnato verbale di disposizione era stata accertata una “irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale che non è soggetta a sanzioni penali e amministrative”, ed era stata imposta alla Cooperativa ricorrente la “corresponsione ai soci lavoratori dipendenti delle differenze retributive rideterminate secondo le tabelle retributive previste dal CCNL Multiservizi”, al posto di quello relativo agli Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.
Ai sensi dell’art. 36 Cost., il trattamento complessivo minimo da garantire al socio-lavoratore è quello previsto dal C.C.N.L. più rappresentativo del settore, che funge da parametro esterno di commisurazione della proporzionalità e della sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore.
Nel caso in esame, infatti, la Cooperativa ricorrente ha applicato il C.C.N.L. per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, il quale risulta più appropriato rispetto all’attività svolta dalla ricorrente; il Contratto collettivo per l’area Multiservizi si riferisce alle imprese che operano anche nel settore della pulizia, della logistica e dei servizi integrati di global service, estranei alla ricorrente Cooperativa.
In aggiunta a ciò, il livello retributivo individuato in tale Contratto collettivo è stato assunto, anche in sede ministeriale, come parametro di riferimento per le prestazioni offerte dalle imprese che ottengono l’aggiudicazione degli appalti pubblici.
Per tali motivi, il ricorso è stato accolto perché considerato fondato, ragion per cui la scelta del C.C.N.L. applicabile è rimessa alla discrezionalità dell’imprenditore e non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale.
Foto di Andrea Piacquadio