Con l’ordinanza n. 24617 del 12 agosto 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, affronta la possibilità di compensare un debito del dipendente nei confronti del datore con le retribuzioni maturate nel corso del rapporto, anche quando l’accordo tra le parti non sia formalizzato per iscritto.
La pronuncia mette in relazione la disciplina della compensazione volontaria, la prova dell’accordo tra le parti e il valore che può assumere, sul piano probatorio, il comportamento concretamente tenuto dal lavoratore nel corso del rapporto.
La vicenda in esame trae origine da un rapporto di lavoro intercorso tra una lavoratrice e uno studio legale associato, nell’ambito del quale la dipendente aveva svolto mansioni di segretaria.
Al termine del rapporto, la lavoratrice aveva richiesto il pagamento di 94.310,72 euro, a titolo di differenze retributive, trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso.
La richiesta era stata inizialmente accolta attraverso un procedimento monitorio, con conseguente emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dello studio.
Nel successivo giudizio di opposizione, tuttavia, il quadro era risultato profondamente diverso.
I giudici di merito avevano infatti accertato che, tra il 2014 e il 2015, la lavoratrice aveva effettuato reiterate appropriazioni di somme di denaro, per un importo complessivo di 108.169,21 euro.
Secondo quanto accertato nel giudizio, tali somme erano state concordemente qualificate dalle parti come anticipazioni sulle future retribuzioni mensili.
È proprio questo elemento ad assumere un ruolo centrale nella controversia.
La questione non consisteva, infatti, soltanto nell’accertare l’esistenza di un debito della lavoratrice nei confronti del datore, ma nello stabilire se le parti avessero raggiunto un accordo in forza del quale le somme indebitamente incassate potessero essere considerate come anticipazioni sulle retribuzioni future, determinando così una compensazione tra il credito del datore e quello retributivo della lavoratrice.
La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo provata l’esistenza di tale accordo.
La lavoratrice aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, articolato in sei motivi, contestando, tra l’altro, la possibilità di ritenere provato il cosiddetto pacto de compensando e sostenendo che i giudici di merito avessero attribuito erroneamente valore al comportamento da lei tenuto nel corso del rapporto.
La Suprema Corte ha tuttavia rigettato il ricorso.
Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia riguarda proprio il modo attraverso il quale i giudici di merito hanno ritenuto dimostrata l’esistenza dell’accordo.
La Corte, infatti, osserva che la lavoratrice, dopo le appropriazioni contestate, aveva continuato a lavorare per circa un anno e mezzo, dal gennaio 2018 al giugno 2019, senza percepire la retribuzione, a fronte del mero versamento dei contributi.
Questo comportamento è stato valorizzato dai giudici come elemento idoneo a confermare l’esistenza dell’accordo compensativo.
La Cassazione, riportando il ragionamento della Corte territoriale, evidenzia infatti che la prosecuzione dell’attività lavorativa senza percepire la retribuzione costituiva un elemento significativo, qualificato come “riconoscimento del debito”.
Pertanto, la decisione dimostra che, in determinate circostanze, il comportamento concretamente tenuto dalle parti può assumere un rilievo decisivo nella ricostruzione della loro volontà negoziale.
Non si tratta, però, di affermare che ogni periodo di lavoro non retribuito possa automaticamente essere interpretato come accettazione di una compensazione.
Al contrario, la decisione è strettamente collegata alle specifiche circostanze del caso concreto: l’esistenza del debito, la ricostruzione contabile delle somme, le modalità con cui erano state qualificate le anticipazioni e, soprattutto, la prosecuzione del rapporto per un periodo significativo senza la corresponsione delle retribuzioni.
È dunque il complessivo comportamento della lavoratrice, valutato dai giudici di merito, ad avere assunto valore probatorio.
La questione conduce direttamente al tema della prova per presunzioni.
La lavoratrice aveva sostenuto che l’esistenza dell’accordo fosse stata desunta da un’unica circostanza, vale a dire dall’avere lavorato gratuitamente per circa un anno e mezzo, contestando che tale elemento potesse presentare i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.
La Cassazione ricorda, sul punto, che la prova presuntiva rappresenta uno strumento attraverso il quale il giudice può giungere alla conoscenza di un fatto non direttamente dimostrato, partendo da fatti noti.
Particolarmente importante è il passaggio nel quale la Suprema Corte richiama il principio secondo cui: “In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c.”
Nel caso esaminato, tuttavia, la lavoratrice non aveva evidenziato una concreta violazione dei requisiti previsti dall’art. 2729 c.c., ma aveva sostanzialmente proposto una diversa interpretazione delle circostanze di fatto.
Secondo la Cassazione, una simile censura non era sufficiente per mettere in discussione la decisione impugnata.
Un ulteriore profilo di particolare interesse riguarda la natura dell’accordo raggiunto tra le parti.
La Corte qualifica l’intesa come “pacto de compensando”, riconducendola nell’ambito della compensazione volontaria.
L’art. 1252 c.c. consente infatti alle parti di stabilire volontariamente la compensazione tra rispettivi crediti, anche determinando le condizioni necessarie affinché l’effetto compensativo si produca successivamente.
La Cassazione richiama sul punto il proprio precedente orientamento, secondo cui: “con la compensazione volontaria le parti possono direttamente disporre della compensazione di crediti già esistenti oppure fissare le condizioni (…) necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell’effetto compensativo”.
Non siamo di fronte, infatti, alla semplice situazione nella quale il datore di lavoro decide unilateralmente di non pagare la retribuzione perché ritiene di vantare un credito nei confronti del dipendente.
Il punto decisivo della pronuncia è diverso: i giudici di merito avevano accertato l’esistenza di un accordo tra le parti diretto a collegare le somme ricevute dalla lavoratrice alle future retribuzioni.
È proprio l’esistenza di tale accordo che consente di parlare di compensazione volontaria.
La pronuncia assume quindi particolare rilievo anche per distinguere due situazioni che, nella pratica, potrebbero essere facilmente confuse.
Da un lato vi è una compensazione concordata tra le parti, fondata su un accordo che deve essere adeguatamente provato.
Dall’altro vi è una trattenuta o mancata corresponsione della retribuzione decisa unilateralmente dal datore di lavoro, la cui legittimità non può essere automaticamente desunta dalla semplice esistenza di un credito datoriale.
La sentenza non autorizza, dunque, il datore di lavoro a sostituire unilateralmente il pagamento della retribuzione con il recupero di un proprio credito.
Ciò che la Cassazione considera legittimo è il meccanismo compensativo accertato come frutto della volontà delle parti, sulla base delle specifiche circostanze emerse nel processo.
Un altro elemento significativo della decisione riguarda la forma dell’accordo.
La lavoratrice aveva sostenuto che l’intesa avrebbe dovuto essere provata per iscritto, qualificandola sostanzialmente come un accordo transattivo.
I giudici di merito avevano però escluso tale qualificazione, rilevando l’assenza di reciproche concessioni e ritenendo quindi che non si trattasse di una transazione.
La Cassazione non ha ravvisato errori in tale ricostruzione.
La distinzione non è meramente terminologica: qualificare l’accordo come transazione oppure come compensazione volontaria comporta conseguenze differenti anche sul piano della disciplina della prova.
Nel caso concreto, inoltre, la Corte ha valorizzato il fatto che la lavoratrice non avesse contestato tempestivamente l’esistenza dell’accordo, avendo sollevato soltanto successivamente la questione della forma scritta.
Un accordo non adeguatamente formalizzato può infatti diventare oggetto di una complessa ricostruzione giudiziale attraverso comportamenti, dichiarazioni e altri elementi indiziari.
La Corte ha infine respinto anche il ricorso incidentale proposto dallo studio legale associato, relativo, tra l’altro, alla richiesta di riconoscimento di ulteriori danni e alla detrazione delle somme versate a titolo di ritenute fiscali e contributi.
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