Gli incentivi contributivi per le nuove assunzioni rispondono a una precisa ratio: stimolare l’incremento netto dell’occupazione, creando posti di lavoro genuinamente nuovi. Quando invece la successione di licenziamenti e assunzioni maschera una sostanziale continuità imprenditoriale — con identità di assetti proprietari, di lavoratori e di funzioni produttive — il beneficio non può essere riconosciuto. È questa la ferma conclusione ribadita dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22098 del 27 giugno 2026.
I fatti al centro della controversia presentano una sequenza temporale particolarmente ravvicinata: licenziamento della lavoratrice il 31 marzo 2015 dalla società originaria, messa in liquidazione di quest’ultima il 30 giugno 2015, costituzione della nuova società il 27 agosto 2015, nuova assunzione della medesima lavoratrice il 7 settembre 2015, sua stabilizzazione il 31 dicembre 2015.
La nuova società chiedeva di beneficiare degli sgravi contributivi previsti dalla legge per le nuove assunzioni. L’ente previdenziale negava il beneficio, contestando la genuinità dell’operazione. Il giudizio di merito aveva confermato l’elusività della fattispecie; la società ricorreva quindi in Cassazione.
La Suprema Corte rigetta il ricorso e conferma l’orientamento espresso nelle proprie precedenti pronunce, ribadendo che il beneficio contributivo non può essere riconosciuto quando licenziamenti e assunzioni siano ascrivibili a un unico centro decisionale, con un comune centro di interessi in grado di elaborare e gestire l’intera operazione in tutte le sue fasi.
La ratio della disciplina incentivante è quella di promuovere un incremento reale dell’occupazione. Ogni volta in cui l’effetto finale dell’operazione resti privo di incidenza positiva sul piano occupazionale, il presupposto del beneficio difetta nella sostanza, indipendentemente dalla forma giuridica adottata.
Un aspetto di grande interesse pratico riguarda il metodo di accertamento dell’intento elusivo. La Corte chiarisce che la verifica non deve essere condotta in modo “atomistico”, esaminando separatamente i singoli elementi, bensì in modo globale e sintetico: più indizi privi di significativa pregnanza se considerati isolatamente possono acquistarla quando valutati nella loro convergenza complessiva.
Nel caso di specie, la compartecipazione paritaria dei due soci nella nuova società, entrambi provenienti dalla precedente compagine, l’identità dell’amministratore delle due società e la ravvicinata successione temporale degli eventi erano stati correttamente valorizzati dai giudici di merito come indici convergenti di una struttura aziendale sostanzialmente preesistente, sufficiente a deprivare di genuinità l’intera operazione.
La pronuncia ribadisce infine un principio fondamentale in materia di ripartizione dell’onere della prova: è l’impresa cessionaria a dover dimostrare gli elementi di novità intervenuti nella struttura, una volta che l’ente previdenziale abbia evidenziato la presenza di significativi indizi di permanenza della struttura preesistente . Non è onere dell’ente contestare ogni singolo elemento della riorganizzazione, ma spetta alla società beneficiaria dimostrare concretamente che la nuova realtà imprenditoriale presenta caratteri oggettivamente distinti rispetto a quella che ha proceduto ai licenziamenti.
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