È POSSIBILE RICHIEDERE L’ASSEGNO DIVORZILE ANCHE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO AL DIVORZIO

È possibile richiedere l’assegno divorzile anche in un momento successivo al divorzio

La Cassazione chiarisce che l’assegno divorzile può essere richiesto, anche dopo tanti anni dal divorzio, in caso di sopravvenuto ed incolpevole impoverimento di uno dei due coniugi

L’assegno divorzile ha, ai sensi dell’articolo 5, comma 6 della Legge sul divorzio (L.898/1970) normalmente una funzione assistenziale nei confronti di quel coniuge che versi in condizione di inadeguatezza dei mezzi di sostentamento o di impossibilità oggettiva di procurarseli. Tale assegno, solitamente, viene richiesto dal coniuge economicamente più debole in sede di definizione del giudizio di scioglimento e cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale, in altri termini durante la conclusione del divorzio.

Tuttavia, una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione Civile la n.5055/2021, ha proposto una novità rispetto al detto principio consolidato. L’ordinanza ha infatti chiarito che l’assegno divorzile può essere richiesto anche dopo tanti anni dal divorzio, se sussistano alcune condizioni. Nella fattispecie in commento, uno dei due coniugi, dopo più di un decennio dalla definizione del giudizio di scioglimento del matrimonio, ha richiesto la corresponsione dell’assegno divorzile. Tale richiesta è stata accolta dalla Corte di Cassazione, in quanto: il coniuge richiedente versava in una condizione di inadeguatezza sopravvenuta ed incolpevole causata dalla perdita di guadagno derivante dalla propria attività professionale; le condizioni economiche dell’altro gli permettevano di sopperire alla anzidetta debolezza economica; infine, l’istanza di assegno non era stata avanzata né in sede di separazione, né in sede di divorzio. Invero, ai sensi dell’articolo 9 della Legge sul divorzio, è possibile, nel giudizio di revisione, modificare le condizioni del divorzio relative non solo all’affidamento dei figli ma, altresì, ai contributi che devono essere corrisposti. Il diritto di revisione dell’ex coniuge impoverito è tutelato qualora non vi sia altra possibilità di compensazione in quanto manchino altri obbligati alla corresponsione.

La Suprema Corte ha già chiarito nella pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018, che tale assegno può essere corrisposto solo nel rispetto dei parametri assistenziali, compensativi e perequativi disposti dall’articolo 5, comma 6 della Legge sul divorzio (L.898/1970) e derivanti dal principio di solidarietà disciplinato dall’articolo 2 della Costituzione. Tali criteri devono tener conto del contributo che il coniuge conferisce alla vita familiare e non della ricostituzione del tenore di vita endoconiugale. La Corte di Cassazione, nella pronuncia in argomento (n.5055/2021), ribadisce e si conforma all’orientamento suesposto, pronunciandosi in senso favorevole alla corresponsione del medesimo assegno, seppure successivo alla conclusione del procedimento di divorzio, nei confronti del coniuge più debole economicamente, a fronte di un depauperamento incolpevole e sopravvenuto dello stesso. Attualmente, il giudizio non è ancora concluso in modo definitivo in quanto la Suprema Corte ha cassato con rinvio alla Corte d’Appello competente.

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