IL CAMBIAMENTO DELLA SITUAZIONE SENTIMENTALE SUI SOCIAL È MOTIVO DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

Il Tribunale di Palmi, con una recentissima pronuncia, ha ritenuto addebitabile la separazione al coniuge che si è definito “single” su Facebook

Il recente caso giurisprudenziale riguarda una donna che ha richiesto declaratoria di separazione con addebito nei confronti del coniuge per violazione delle disposizioni relative al vincolo coniugale e ai doveri previsti dall’articolo 143 c.c. Questi ultimi attengono agli obblighi reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione.

A norma dell’articolo 151 c.c. la separazione può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà dei coniugi, dei fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o che possano pregiudicare il percorso educativo dei figli.

I motivi addotti dalla donna attenevano al disinteresse manifestato dal coniuge nei suoi confronti, all’utilizzo eccessivo del cellulare, alla realizzazione di un ciondolo con l’iniziale della presunta donna con cui il marito aveva tale relazione extraconiugale e alle assenze da casa in ore notturne.

Tuttavia, il caso è del tutto peculiare in quanto tra i motivi addotti dalla donna affinché risultasse provato l’addebito di separazione, vi era il cambiamento da parte del coniuge della situazione sentimentale di Facebook in “single”. Dato, quest’ultimo, che sarebbe stato confermato da alcuni testimoni e che rappresentava, altresì, la prova tangibile del rapporto extraconiugale che il marito intratteneva con altra donna. L’elemento è stato considerato significativo in quanto volto a ledere la dignità e l’onore della donna pubblicamente, configurando il sintomo di uno stato d’animo totalmente incompatibile con quello di lealtà alla base del rapporto coniugale.

In ordine al caso di specie, il Tribunale con la pronuncia del 7 gennaio 2021 ha aderito ad un orientamento già consolidato dalla Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze n.8929/2013 e n. 21657/2017, secondo cui, ai fini dell’addebito, non rilevano solo le relazione extraconiugali ma anche l’impegno reciproco dei coniugi a non tradire la fiducia e il rapporto fisico e spirituale del matrimonio. Inoltre, la nozione di lealtà impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si trovino in contrasto con gli impegni e le prospettive della vita comune. Il Tribunale quindi, si è pronunciato in senso favorevole ritenendo addebitabile la separazione anche in virtù del detto cambiamento della situazione sentimentale su Facebook e prevedendo, altresì, l’affidamento congiunto dei figli con collocazione prevalente presso la madre e tutte le disposizioni relative al genitore non collocatario, ponendo a carico di quest’ultimo l’assegno di mantenimento dei figli.

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