IL RICONGIUNGIMENTO CON L’AFFIDATARIO VA CONCESSO NELL’INTERESSE DEL MINORE

La kafalah costituisce presupposto per l’ingresso in Italia del minore affidato a familiari

In una recente pronuncia la Corte di Cassazione si è espressa in relazione ad un tema particolarmente delicato ed attuale quale il ricongiungimento del minore con l’affidatario (Cass. Civ. sentenza 11 novembre 2020, n. 25310)

Nello specifico, il Ministero degli Interni e il Ministero degli Esteri avevano agito in giudizio contro l’ordinanza del Tribunale che annullava il diniego del visto dell’ambasciata italiana, in seguito alla richiesta di ingresso in Italia di un minore al fine di ricongiungersi con il fratello, già titolare di permesso di asilo politico, a cui era stato affidato dalla madre per mezzo della cosiddetta kafalah.

Nella sentenza in questione, la Corte di Cassazione ha innanzitutto proceduto ad un’analisi normativa e giurisprudenziale dell’istituto della kafalah, istituto previsto dal diritto islamico al fine di garantire protezione e assistenza ai minori che versino in condizioni di abbandono o privazione di mezzi, stante il divieto coranico dell’adozione. Trattandosi dell’unico strumento riconosciuto dal diritto islamico al fine di tutelare i minori orfani o in stato di abbandono, potrebbe essere considerato quale presupposto per il ricongiungimento familiare. Così si è espressa la Corte di Cassazione, che ha ritenuto che il permesso all’ingresso in Italia di un minore affidato ad altro familiare tramite tale istituto non possa essere negato.

Inoltre, la Corte ha osservato che l’obiettivo ultimo di tale istituto consiste nel garantire al minore maggiori opportunità di crescita e migliori condizioni di vita, realizzando quindi gli interessi dello stesso e non ponendosi pertanto in contrasto con le tutele stabilite dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e con quanto stabilito dalla stessa Costituzione Italiana.

Secondo tale ottica, dunque, la Corte ha affermato che l’ingresso del minore in Italia ai fini del ricongiungimento familiare non possa essere negato se tramite lo stesso venga realizzato e soddisfatto l’interesse del minore, sulla base di valutazioni effettuate caso per caso.

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