RISARCIMENTO PER DANNO DA DEMANSIONAMENTO SOLO SE SPECIFICAMENTE DIMOSTRATO

La Cassazione ha stabilito che prove generiche ed astratte non sono sufficienti a provare il pregiudizio subito

Particolare rilevanza in tema di risarcimento del danno da demansionamento assume una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. lavoro, ordinanza n. 23144/2020).

Il dipendente di una società sosteneva di aver subito un pregiudizio derivante dal demansionamento, secondo lo stesso adeguatamente allegato, avendo fornito informazioni relative all’esistenza effettiva del demansionamento, alla durata dello stesso, alla sua entità in relazione alle mansioni in precedenza svolte. Tali allegazioni erano state considerate sufficienti dal Tribunale, con il conseguente accoglimento del ricorso.

Pronuncia opposta era stata emessa in appello.

La Corte di Appello aveva affermato, infatti, che il dipendente non avesse allegato né dedotto alcuna specifica circostanza di fatto che dimostrasse la sussistenza del danno patrimoniale, ma avesse fornito solo affermazioni generiche e di scarsissimo rilievo.

Alla decisione della Corte di Appello si è allineata anche la Corte di Cassazione, secondo la quale il pregiudizio non si pone come conseguenza automatica dell’inadempimento del datore di lavoro, per tale motivo non è sufficiente dimostrare la potenzialità lesiva della condotta datoriale, quanto risulta invece necessario che il lavoratore alleghi le prove dell’effettivo danno non patrimoniale subito e del nesso di causalità con la condotta datoriale. Nel caso in specie, le prove fornite dal dipendente sono state considerate come astratte e generiche e non riferibili alla vicenda concreta, per tale motivo il ricorso del dipendente è stato rigettato.

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