Illegittima la sanzione al disabile per non aver comunicato il numero di targa

Il D.P.R. n. 503 del 1996 sull’eliminazione delle barriere architettoniche contribuisce alla realizzazione in concreto di uno dei principi fondamentali della Costituzione, ossia il principio di eguaglianza (art. 3). Il provvedimento citato si propone, infatti, di eliminare gli ostacoli fisici che rendano difficoltosa la deambulazione di soggetti con limitata capacità motoria, e dunque che impediscano, secondo le parole della Costituzione, il “pieno sviluppo della persona umana”.

La Corte di Cassazione ha ribadito più volte nel corso degli anni la pregnanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 503/96, nell’ottica del riconoscimento di una pari dignità sociale dei soggetti disabili rispetto agli altri cittadini, anche con riferimento a ordinanze comunali che incidano sul tema. Da ultimo, la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 28144 del 27/09/2022, ha preso in analisi un caso rientrante nel campo di applicazione degli articoli 11 e 12 del D.P.R. citato, riguardanti la circolazione di persone disabili munite di contrassegno in zone a traffico limitato.

Due coniugi, di cui uno portatore di handicap, erano stati sanzionati per aver percorso corsie preferenziali su di un’auto diversa rispetto a quella originariamente registrata, senza aver prima comunicato all’amministrazione comunale il numero di targa dell’auto che avevano utilizzato, come imposto da un’ordinanza in materia. Quest’onere aveva lo scopo di consentire l’inserimento delle targhe nel database dei sistemi di rilevamento automatico, i quali avrebbero distinto le auto idonee da quelle non munite di contrassegno.

La causa era stata portata innanzi al giudice di pace, il quale aveva annullato i verbali sanzionatori. In secondo grado, il tribunale aveva invece confermato la validità del provvedimento, riconoscendo, da una parte, il pieno diritto del disabile a transitare nelle corsie preferenziali; dall’altra parte, il giudice aveva considerato legittimo l’obbligo di comunicazione imposto dall’ordinanza comunale, nella misura in cui mirava a realizzare un’esigenza pubblica di controllo.

La Corte di Cassazione censura la contraddittorietà delle affermazioni del giudice di secondo grado, poiché l’art. 11 del D.P.R. 503/96 dispone che i soggetti muniti di contrassegno possano circolare nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane anche qualora “siano stati   stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo”.

Tale conclusione si aggiunge al precedente della Corte di Cassazione sull’inosservanza dell’obbligo di comunicare l’accesso alla ZTL entro le 48 ore successive al transito (Cass. n. 21320/2017). 

In generale, i diritti riconosciuti dalla legge ai soggetti disabili non possono essere condizionati né limitati da disposizioni degli enti locali.

Dato che scopo dell’ordinanza in questione è evitare di sanzionare soggetti abilitati al transito, la persona sanzionata potrà utilmente dimostrare il possesso del contrassegno, evitando dunque di dover pagare. In assenza di illegittimità dal punto di vista dell’idoneità a transitare in ZTL e aree pedonali urbane, la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva del numero di targa non giustifica la sanzione.

Foto di Dovydas Pranka