Le comunicazioni sindacali possono essere inviate sulla casella e-mail aziendale

I rapporti tra azienda e sindacati sono regolati dal nostro ordinamento di modo che si realizzi un equilibrio tra le necessità dettate dalla produzione e la possibilità, per le rappresentanze dei lavoratori, di svolgere con efficacia l’attività sindacale. A tal fine, lo Statuto dei Lavoratori dedica una serie di disposizioni a specifici eventi che possono avvenire nei locali aziendali, quali assemblee sindacali, referendum e affissione di comunicazioni.

Considerato, inoltre, che lo Statuto dei Lavoratori è ormai risalente nel tempo, in quanto promulgato nel 1970, la giurisprudenza lo ha via via adattato ai nuovi mezzi di comunicazione e alle tecnologie moderne. Da ultimo, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7799 del 17/03/2023, si è pronunciata in merito alla prassi di inviare comunicazioni sindacali ai lavoratori durante l’orario di lavoro e sulla casella e-mail aziendale.

Si tratta, naturalmente, di un fatto non espressamente disciplinato dallo Statuto dei Lavoratori, ma che, in astratto, avrebbe similitudini con il diritto di affissione di comunicati sindacali nelle bacheche predisposte dall’azienda (previsto dall’art. 25 dello Statuto dei Lavoratori), o al diritto, più generale, dei sindacati di fare opera di proselitismo nei luoghi di lavoro (previsto dall’art. 26 dello Statuto dei Lavoratori).

A rivolgersi alla Cassazione era stata un’azienda che, avendo sanzionato un componente della RSU per aver inviato e-mail con contenuto di natura sindacale ai lavoratori, sosteneva che tale comportamento ricadesse sotto la disciplina dell’art. 25 dello Statuto dei Lavoratori, il quale prevede che le rappresentanze sindacali abbiano il diritto di affiggere comunicati in appositi spazi predisposti dal datore di lavoro; la conseguenza, a detta dell’azienda, è che il sindacalista non avrebbe potuto effettuare comunicazioni sindacali per tramite della casella e-mail aziendale, in quanto quest’ultima è uno spazio destinato esclusivamente all’attività lavorativa.

La Cassazione, d’altro canto, interpreta il fatto non come affissione, bensì come proselitismo, il quale non deve svolgersi esclusivamente in appositi spazi, essendo sufficiente che non pregiudichi il normale svolgimento dell’attività aziendale. Su questo punto, inoltre, l’azienda sosteneva che la prassi di inviare e-mail con contenuto di natura sindacale avrebbe potuto in futuro ostacolare l’attività lavorativa, in quanto i sindacati avrebbero potuto potenzialmente inviare comunicazioni in maniera istantanea e senza limiti temporali. La Cassazione risponde in proposito che, affinché si possa applicare una sanzione disciplinare, è necessario che il danno arrecato al sereno svolgimento dell’attività lavorativa sia concreto ed effettivo, non solo ipotetico.

La sanzione disciplinare applicata dall’azienda è dunque da considerarsi inammissibile.

Foto di Taryn Elliott