La recentissima sentenza n. 2274 del 23 gennaio 2024 della Suprema Corte di Cassazione ha statuito che è legittima l’intimazione da parte del datore di lavoro di un secondo licenziamento in pendenza di un giudizio avente ad oggetto un precedente recesso fondato su motivi diversi, sebbene la seconda sanzione espulsiva sia destinata a non produrre effetti ove il primo licenziamento venga dichiarato legittimo con sentenza passata in giudicato.
Nel caso di specie un dipendente, in pendenza di un giudizio relativamente ad un primo licenziamento, impugnava giudizialmente il secondo licenziamento disciplinare irrogatogli dal datore di lavoro.
Il giudizio concernente il secondo licenziamento veniva definito con l’annullamento del licenziamento in quanto solo uno dei fatti addebitati era stato provato. L’ordinanza della fase sommaria veniva opposta sia dal dipendente sia dal datore di lavoro.
I due giudizi della fase di opposizione non venivano riuniti e si concludevano con due separate sentenze, dichiarative entrambe dell’inefficacia sopravvenuta del secondo licenziamento: ciò in quanto in primo grado vi era stato l’accertamento giudiziale della legittimità del primo licenziamento e, successivamente, la Corte d’Appello, sempre con riferimento al primo licenziamento, aveva dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal lavoratore.
Il datore di lavoro proponeva reclamo avverso entrambe le sentenze, mentre il lavoratore proponeva appello.
La Corte d’Appello dichiarava inefficace il secondo licenziamento e ciò a fronte di una sentenza, seppur non definitiva, che aveva affermato la legittimità del primo.
Avverso tale pronuncia resa dalla Corte d’Appello il datore di lavoro ricorreva in Cassazione.
La Suprema Corte si pronunciava in merito al primo recesso, confermando la legittimità dello stesso.
Con la pronuncia in commento, i giudici della Suprema Corte hanno quindi rilevato, preliminarmente, che in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore, qualora abbia già intimato al dipendente il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo recesso, fondato su una diversa causa o motivo, essendo quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo.
Secondo i giudici di legittimità, entrambi i licenziamenti sono idonei a raggiungere lo scopo, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente con sentenza passata in giudicato.
Da ciò consegue che la Corte d’Appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla legittimità o meno del secondo licenziamento e ciò in quanto il giudizio relativo al primo licenziamento non si era – all’epoca – ancora concluso con una sentenza passata in giudicato.
Conseguentemente, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso promosso dal datore di lavoro, ha condannato il dipendente al pagamento delle spese legali del procedimento.
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