Macchinari non sicuri: il produttore resta responsabile anche dopo la consegna

La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro non si esaurisce con la consegna del bene né può essere trasferita integralmente su chi lo utilizza. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9983 del 16 marzo 2026, che torna a interrogarsi sui limiti della posizione di garanzia del produttore e dell’installatore di macchinari.

La vicenda trae origine da un infortunio verificatosi all’interno di un istituto di formazione professionale, dove un allievo rimaneva coinvolto nell’utilizzo di un macchinario non adeguatamente messo in sicurezza. Il macchinario, pur essendo stato oggetto di interventi di adeguamento nel tempo, presentava ancora un rischio residuo che il produttore aveva segnalato, suggerendo l’adozione di misure esterne – come paratie o transenne – per impedire l’accesso alla zona pericolosa.

La difesa del produttore si fondava proprio su questo punto: aver indicato i rimedi idonei e aver quindi trasferito sugli utilizzatori (l’istituto e i soggetti preposti alla vigilanza) l’onere di adottarli concretamente.

Un’impostazione che, a ben vedere, riflette una lettura piuttosto diffusa nella prassi: quella secondo cui la segnalazione del rischio sarebbe sufficiente a esonerare il fornitore da responsabilità.

La Corte di Cassazione, tuttavia, respinge con decisione questa impostazione, affermando un principio destinato ad avere un impatto significativo nella gestione della sicurezza aziendale. Secondo i giudici, infatti: “deve escludersi che la posizione di garanzia dell’installatore sia venuta meno con la consegna della macchina (…) è infondata l’argomentazione secondo la quale avrebbe adempiuto ai propri obblighi segnalando l’esistenza di un rischio residuo”.

Difatti, la posizione di garanzia del produttore o installatore non è meramente informativa, ma sostanziale. Pertanto, non basta indicare il pericolo; è necessario eliminarlo o ridurlo concretamente nei limiti del possibile.

La sentenza si colloca nel solco del D.Lgs. 81/2008, che impone un approccio alla sicurezza fondato sulla prevenzione effettiva del rischio e non sulla sua semplice segnalazione.

In questa prospettiva, la Corte ribadisce che l’obbligo di sicurezza non può essere degradato a un dovere di avvertimento, specie quando si tratta di macchinari destinati a contesti – come quello formativo – in cui gli utilizzatori possono non avere esperienza o piena consapevolezza dei pericoli.

C’è un passaggio implicito nella decisione che vale la pena mettere in discussione, perché rappresenta il vero nodo interpretativo: fino a che punto il produttore può essere chiamato a rispondere per l’uso che altri fanno del macchinario?

Una lettura più restrittiva potrebbe sostenere che, una volta segnalato il rischio e suggerite le misure, la responsabilità debba ricadere su chi concretamente gestisce l’ambiente di lavoro. Ma la Cassazione prende una posizione diversa, ritenendo che tale impostazione rischierebbe di svuotare di contenuto la funzione preventiva della normativa.

In altre parole, la Corte ribadisce che se il rischio è prevedibile e tecnicamente governabile, il produttore non può limitarsi a “consigliare” le misure, ma deve assicurarsi che il macchinario sia, per quanto possibile, intrinsecamente sicuro. Diversamente, si determinerebbe una frammentazione della responsabilità incompatibile con il sistema prevenzionistico.

Particolarmente interessante è anche il fatto che la responsabilità venga affermata nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall’ultimo intervento di adeguamento – circa dieci anni – e l’assenza di ulteriori iniziative da parte dell’utilizzatore. Questo elemento rafforza l’idea che la posizione di garanzia del produttore non si esaurisce automaticamente nel tempo, ma permane finché il rischio non sia adeguatamente neutralizzato.

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