Obbligo di mantenimento dei figli grava sui nonni se il reddito di un genitore è insufficiente

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La Cassazione Civile, sez. I, ordinanza 16 maggio 2023, n. 13345 ha fornito importanti chiarimenti in tema di obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. che spetta ai genitori e, in caso di impossibilità di questi, agli ascendenti.

Il caso di specie nasceva da un ricorso ex art. 316 bis c.c. proposto dalla madre di una minore nei confronti degli ascendenti paterni per ottenere il pagamento del contributo al mantenimento della minore. Più nello specifico, la madre lamentava il fatto che, con la sentenza di separazione, il padre fosse tenuto a versare un contributo mensile, rimasto inadempiuto per anni al punto che questi era stato condannato penalmente nel 2017 per essersi sottratto agli obblighi, rendendosi di fatto irreperibile.

Il Tribunale accoglieva le richieste della madre, emettendo decreto a carico dei nonni per un contributo al mantenimento mensile della minore. Successivamente, il decreto veniva opposto dai nonni paterni; il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione. Gli ascendenti, quindi, proponevano impugnazione, respinta dalla Corte d’appello di Milano sul presupposto che l’obbligo di mantenimento del padre sussistesse a prescindere dalla capacità della madre di produrre reddito e i nonni erano stati chiamati in surroga per le obbligazioni del padre nei confronti della minore.

Avverso la sentenza gli ascendenti proponevano ricorso per Cassazione affidandosi ad un motivo, con cui palesavano la violazione degli artt. 316 bis, 433 e 2697 del codice civile.

I ricorrenti deducevano che l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetti integralmente e primariamente ai genitori e che l’obbligo degli ascendenti abbia una natura subordinata e sussidiaria; con la conseguenza di non poter rivolgersi agli ascendenti per il solo fatto che uno dei genitori non contribuisca al mantenimento dei figli.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ed invero, l’art. 316 bis c.c. dispone che, quando i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti in ordine di prossimità siano obbligati a fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

Pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che riguarda contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti sia subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore sia autonomamente in grado di mantenerli (Cass. n. 10419 del 02/05/2018), circostanza quest’ultima non sussistente nel caso oggetto del giudizio, ove le esigenze di vita della figlia minore non potevano essere soddisfatte in via esclusiva dalla madre.

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