Illegittima la trasformazione unilaterale del rapporto da tempo pieno a tempo parziale del dipendente in sede di reintegrazione

La Corte di Cassazione, con sentenza 5 giugno 2023, n. 15676 ha chiarito che costituisce inadempimento all’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale disposta unilateralmente dal datore di lavoro, senza accordo del lavoratore e senza una pattuizione in forma scritta.

Nel caso oggetto di giudizio, a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica intimato a un dipendente, la società datrice di lavoro reintegrava il lavoratore in questione assegnandogli mansioni diverse da quelle svolte in precedenza e trasformando unilateralmente il contratto da tempo pieno a tempo parziale.

A fronte del rifiuto del dipendente di riprendere il lavoro a tali condizioni, la società procedeva a un nuovo licenziamento per assenza ingiustificata, che successivamente veniva annullato dalla Corte d’Appello, con applicazione della tutela reintegratoria “minore”.

La Cassazione, nel confermare la sentenza di merito ha ribadito, in primo luogo, che costituisce inadempimento all’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro la trasformazione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

In secondo luogo, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, che nel caso di specie consisteva nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall’illegittimità accertata dell’ordine datoriale e dia pertanto luogo a una legittima eccezione di inadempimento, il fatto contestato debba ritenersi insussistente perché privo dell’illiceità, il che comporta l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata.

Foto di Monstera