Recesso in prova illegittimo: quando scatta la reintegra

Nel pubblico impiego privatizzato, il recesso durante il periodo di prova è spesso considerato uno strumento ampio, quasi insindacabile. La sentenza del Tribunale di Grosseto – Sezione Lavoro, 15 aprile 2026 – dimostra invece come tale potere trovi limiti concreti e come, in presenza di un uso distorto, possa condurre a una piena reintegrazione del lavoratore.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un lavoratore nei confronti del Comune di Manciano, volto a ottenere “l’accertamento e la declaratoria dell’insussistenza delle ragioni indicate dal Comune a fondamento del proprio recesso per mancato superamento del periodo di prova”.

Il ricorrente, già dipendente pubblico con mansioni di agente di polizia municipale, aveva partecipato a una procedura concorsuale per “un posto di Funzionario – settore polizia locale” ed era stato assunto con contratto a tempo indeterminato dal 1° agosto 2023, con previsione di un periodo di prova di sei mesi.

Fin dall’inizio del rapporto, tuttavia, gli veniva conferito un incarico di particolare rilievo, con “la responsabilità della posizione organizzativa del Servizio di Polizia Municipale, con l’attribuzione di tutti i compiti e le funzioni di cui all’art. 107” del TUEL. In sostanza, una funzione di comando e gestione ben più ampia rispetto al profilo oggetto della selezione.

Alla scadenza del periodo di prova, il Comune comunicava il recesso con “comunicazione di recesso durante il periodo di prova” del 26 gennaio 2024.

Il punto centrale della controversia è rappresentato dalla coerenza tra oggetto della prova e criteri di valutazione adottati. Il ricorrente ha sostenuto che il recesso fosse fondato su “mansioni […] diverse da quelle oggetto della prova”, evidenziando di aver comunque “puntualmente e diligentemente espletato tutte le mansioni assegnategli”.

La difesa dell’ente, al contrario, ha richiamato “la riconosciuta, oltre che ampia, discrezionalità che caratterizza siffatto recesso anche nel settore del pubblico impiego privatizzato”.

Il Tribunale muove proprio da questo contrasto e chiarisce un passaggio rilevante: la discrezionalità del recesso in prova esiste, ma non è svincolata dalla funzione del patto di prova. Quest’ultimo serve a verificare l’idoneità del lavoratore rispetto alle mansioni per cui è stato assunto, non rispetto a incarichi ulteriori o più complessi.

Nel caso di specie, l’attribuzione immediata di un ruolo apicale ha finito per alterare il perimetro della valutazione. Il giudizio negativo dell’Amministrazione non è stato quindi ritenuto coerente con l’oggetto della prova, ma fondato su parametri diversi da quelli contrattuali.

Anche il contesto lavorativo viene in rilievo. Il ricorrente aveva segnalato un “clima di tensione […] a causa dell’accesa conflittualità tra i dipendenti della Polizia Municipale”, già documentato dal precedente comandante. Tuttavia, il dato decisivo non è tanto la difficoltà del contesto, quanto il fatto che la valutazione datoriale sia risultata disallineata rispetto alle mansioni oggetto della prova.

Ed è proprio su questo punto che la decisione assume il suo valore più rilevante: il periodo di prova non può essere utilizzato per valutare il lavoratore rispetto a funzioni diverse da quelle per cui è stato selezionato.

Le conseguenze sono tutt’altro che marginali. Il Tribunale, infatti, accoglie integralmente il ricorso, disponendo:

  • “l’accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro soggetto a prova con la sua immissione in ruolo presso il Comune di Manciano nella qualifica di funzionario”;
  • la condanna dell’ente “a corrispondere […] ogni voce stipendiale […] dal 26 gennaio 2024 sino al giorno dell’effettiva reintegra”;
  • oltre alla regolarizzazione contributiva e al pagamento delle spese di lite.

Si tratta, quindi, di una tutela piena, che dimostra come il recesso in prova, se esercitato in modo non coerente con la sua funzione, possa essere radicalmente invalidato.

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