Dimissioni e NASpI: il trasferimento non basta

Con l’ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, la Corte di Cassazione torna su un tema spesso frainteso: quando le dimissioni del lavoratore, a seguito di trasferimento, danno diritto alla NASpI.

La decisione interviene per correggere un’impostazione ormai diffusa anche nella giurisprudenza di merito: quella secondo cui la notevole distanza della nuova sede di lavoro sarebbe, di per sé, sufficiente a integrare una giusta causa di dimissioni.

Il caso prende le mosse da una pronuncia della Corte d’Appello di Genova, che aveva riconosciuto il diritto all’indennità di disoccupazione a un lavoratore dimessosi a seguito del trasferimento della sede lavorativa da Genova a Catania.

Secondo i giudici territoriali, la distanza particolarmente elevata e l’impossibilità di sostenere logisticamente la prestazione lavorativa integravano “una grave situazione oggettiva che non consentiva la prosecuzione del rapporto”, a prescindere da un vero e proprio inadempimento del datore di lavoro.

La Cassazione ribalta questa lettura. Infatti, secondo i giudici, il riconoscimento della NASpI in caso di dimissioni per giusta causa richiede una verifica concreta delle circostanze, e soprattutto l’accertamento di un comportamento imputabile al datore di lavoro.

La Corte censura espressamente la decisione d’appello per aver “prescisso […] dalla verifica delle concrete circostanze del caso” e, in particolare, per non aver accertato “l’insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento” .

Ed invero, nell’ordinanza si legge che “non è sufficiente, da sola, la notevole distanza conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria”.

Il ragionamento è coerente con la struttura della NASpI: l’indennità presuppone una disoccupazione involontaria. Se il lavoratore si dimette pur potendo proseguire il rapporto, tale requisito viene meno.

La Corte lo afferma in modo ancora più netto richiamando il proprio orientamento: la perdita del diritto all’indennità si verifica “ogniqualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro” .

Il collegamento tra NASpI e trasferimento passa inevitabilmente per l’art. 2103 c.c. Il trasferimento è legittimo se sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.

Ed è proprio questo inadempimento che può legittimare le dimissioni per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 c.c., rendendo la disoccupazione “involontaria”.

Il vizio della decisione impugnata è, in fondo, molto preciso: aver trasformato un criterio fattuale (la distanza) in un criterio giuridico sufficiente.

Alla luce di quanto sopra, non è sufficiente per il lavoratore allegare il disagio, bisogna altresì dimostrare l’illegittimità del trasferimento.

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