Separazione: per provare l’infedeltà è sufficiente anche il solo scambio di messaggi via chat con un altro soggetto

La violazione dell’obbligo di fedeltà è rilevante ai fini dell’addebito della separazione, in quanto offensiva della dignità e dell’onore dell’altro coniuge, anche se la relazione con altro soggetto sia instaurata via chat o con scambio epistolare.

Sul punto, si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8750/2022 dello scorso marzo.

Nel caso di specie, una donna ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia di rigetto della Corte di Appello di Ancona, che aveva rilevato la sussistenza dell’addebito e la sua efficacia causale sulla separazione, attesa l’esistenza di una relazione extraconiugale instaurata con un altro uomo.

Da quanto emerso nel processo, risultava sia che la donna si fosse recata presso il Comune per dichiarare che avrebbe ospitato per un mese un cittadino algerino, sia che l’ex coniuge avesse evidenziato, con diversi scritti, la sussistenza di un legame affettivo tra i due, poi, confermato da una confessione resa dalla figlia alle insegnanti.

A seguito della pronuncia di secondo grado, con cui si stabiliva la sussistenza dell’addebito della separazione, la donna ha impugnato detta sentenza con ricorso per cassazione, cui ha resistito con controricorso l’ex coniuge.

La Corte di Cassazione, intervenuta sul tema, ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso in quanto difettava tanto del requisito di autosufficienza, necessario per agevolare i giudici di legittimità nella comprensione dell’oggetto della pretesa, quanto della specificità delle ragioni della censura.

Inoltre, la Suprema Corte, nel confermare un orientamento espresso nel 2017,  ha rilevato che la relazione di un coniuge con soggetti estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.

Nello specifico, ha ritenuto che tale ipotesi si verifichi “quando in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge”.

Ed invero, già la Corte di Appello aveva confermato, al di là di ogni dubbio, l’esistenza di una relazione extraconiugale con il cittadino algerino. Peraltro, i giudici di secondo grado constatando che tale legame affettivo andasse ben oltre il semplice scambio di messaggi via chat o via email, avevano ritenuto plausibile il configurarsi oltre che dell’infedeltà virtuale, anche di quella reale.

In tal senso, la Corte d Cassazione ha fornito un’interpretazione più ampia in ordine alla prova sull’addebito della separazione secondo cui, ai fini della sussistenza di quest’ultimo, è sufficiente che la relazione con altro soggetto sia virtuale e basata su uno scambio di chat o email.

Alla luce di queste considerazioni, la Suprema Corte ha disposto il rigetto del ricorso presentato dalla donna nei confronti dell’ex coniuge, condannandola al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

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