Gli OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’IMPRENDITORE IN CASO DI TRASFERIMENTO D’AZIENDA

Il trasferimento d’azienda costituisce un momento cruciale ai fini del mantenimento dell’equilibrio nei rapporti tra impresa e rappresentanti dei lavoratori, visti gli effetti che tale manovra di modificazione strutturale può produrre. La quantità e la qualità delle informazioni che vengono trasmesse giocano dunque un ruolo fondamentale affinché la libertà di pianificazione imprenditoriale possa espletarsi in armonia con la tutela delle risorse umane coinvolte.

Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, è da ultimo intervenuto sul tema con decreto del 21.02.2022. Il giudizio vedeva convenuta una società chiamata a rispondere di condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 L. 300/1970, per violazione dell’art. 47 L. 428/1990.

La norma da ultimo citata impone determinati obblighi informativi in capo al cedente e al cessionario di un’azienda che occupi più di quindici lavoratori. Nello specifico, le imprese sono tenute a dare comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali almeno venticinque giorni prima del perfezionamento dell’atto produttivo degli effetti traslativi o del raggiungimento di un’intesa vincolante tra le parti; tale comunicazione deve indicare, tra gli altri elementi, i motivi del trasferimento, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali che si producono in capo ai lavoratori e le eventuali misure da adottare nei confronti di questi ultimi (art. 47, comma 1, L. 428/1990).

Successivamente può svolgersi la consultazione, in quanto le rappresentanze dei lavoratori hanno la possibilità, entro sette giorni dal ricevimento della sopra citata comunicazione, di chiedere un esame congiunto, che cedente e cessionario devono avviare entro sette giorni dal ricevimento della richiesta da parte sindacale (art. 47, comma 2, L.428/1990).

Inoltre, il comportamento del cedente o del cessionario che violi gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è giudicato espressamente come antisindacale, ai sensi dell’art. 28 L. 300/1970.

Nel giudizio sottoposto all’attenzione del Tribunale di Bari il ricorrente lamentava, nell’ambito di una programmata fusione per incorporazione di due società, di non aver ricevuto informazioni esaustive, né tramite comunicazione ex art. 47, comma 1, L. 428/1990, né a seguito di esame congiunto ex comma 2 della citata norma.

Come rilevato dal giudice, le informazioni comunicate al ricorrente si limitavano, per quanto riguarda i motivi della fusione, a un riferimento al progetto di integrazione tra le società, “…con la concentrazione in un’unica realtà imprenditoriale e presso un’unica sede, nella prospettiva di acquisizione di nuove commesse, di compensazione degli squilibri economici finanziari, di piena e totale occupazione dei lavoratori interessati e di complessivo incremento della forza lavoro”.

Tale prospettiva di piena integrazione tra società rendeva necessario, a detta del giudice, che si comunicassero altresì informazioni concernenti le due realtà imprenditoriali concrete. Il fatto che fosse programmato il trasferimento di tutti i dipendenti presso la società incorporante rendeva ancor più impellente tale necessità: solo una corretta esposizione del progetto imprenditoriale complessivo avrebbe potuto mettere le organizzazioni sindacali nelle condizioni di valutare la coerenza dell’intera manovra rispetto agli obiettivi occupazionali.

Il giudice rileva altresì che, in ogni caso, qualora tali necessari elementi fossero stati trasmessi in sede di esame congiunto, ciò non avrebbe sanato l’insufficienza del precedente momento informativo, e non avrebbe impedito un giudizio di antisindacalità della condotta.

In tal senso, il giudice sembra allinearsi alle vicende storiche che hanno coinvolto l’art. 47: infatti, prima dell’intervento da parte del d.lgs. 18/2001, la definizione di antisindacalità era limitata alla sola mancata espletazione dell’esame congiunto; la riforma ha poi posto il momento informativo sullo stesso piano rispetto alla fase di confronto. Il Tribunale di Bari offre dunque un’interpretazione dell’elemento informativo ex art. 47, comma 1, L. 428/1990 che guarda alla sostanza del confronto tra imprese organizzazioni sindacali: l’impresa, per forza di cose ideatrice e detentrice delle informazioni sul proprio progetto imprenditoriale, deve fornire una prospettiva completa alla parte sindacale in un momento precedente e ai fini dell’eventuale successivo esame congiunto.

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