Il trasferimento d’azienda consiste nella sostituzione del soggetto titolare dell’impresa con un nuovo imprenditore, a seguito di cessione dell’azienda o di fusione tra due realtà aziendali; trattasi di un momento cruciale nel quale l’imprenditore deve assolvere, peraltro, a determinati obblighi informativi.
Il Codice civile delinea il destino dei lavoratori alle dipendenze dell’imprenditore che trasferisce l’azienda: essi continuano a lavorare per il soggetto che riceve l’azienda e conservano tutti i diritti derivanti dal precedente rapporto di lavoro (ad esempio, potranno fruire delle ferie accumulate).
Tale vicenda può intersecarsi con la tematica dell’appalto, e in particolare con il caso della successione di appalti, ossia la sostituzione dell’originario appaltatore con un nuovo soggetto imprenditoriale.
La Cassazione, con sentenza n. 28183 del 06/10/2023, ha precisato in quali casi la successione di appalti costituisce trasferimento d’azienda e, dunque, in presenza di quali condizioni i dipendenti del vecchio appaltatore possono continuare a lavorare per il nuovo appaltatore.
Il caso concerneva il dipendente di una società gestente il servizio di emergenza 118, licenziato a seguito del passaggio della gestione a un’altra società; il lavoratore, quindi, pretendeva di proseguire il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’appaltatore subentrato. Sennonché, la nuova realtà aziendale comprendeva elementi che la differenziavano notevolmente rispetto alla società appaltatrice originaria: uno di questi elementi era la mancanza di autoambulanze proprie, in quanto il nuovo appaltatore le aveva dovute reperire in leasing.
Proprio questa diversità di organizzazione tra le due società fa sì, secondo la Cassazione, che non si configuri un trasferimento d’azienda. Requisito fondamentale in tal senso sarebbe il trasferimento di una parte rilevante dei beni aziendali appartenenti al primo appaltatore, o quanto meno il trasferimento del know-how, di modo che il passaggio sia caratterizzato da una continuità tale da fondare il diritto dei lavoratori a conservare il proprio posto di lavoro; qualora, come nel caso di specie, il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa, tale diritto non sussisterà.
In definitiva, la nuova società appaltatrice presentava elementi innovativi che escludevano la continuità aziendale, con conseguente respingimento, da parte della Cassazione, delle pretese del lavoratore licenziato.
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