Il superminimo è un aumento retributivo, che può essere attribuito singolarmente o collettivamente, e che costituisce un incremento rispetto ai minimi contrattuali (detti anche minimi tabellari).
Il superminimo (ove sussista), il minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo e gli scatti di anzianità costituiscono quella che è considerata la paga base di fatto.
Con l’ordinanza n. 11771 del 5 maggio 2025, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema dell’assorbimento del superminimo individuale.
La vicenda riguarda un lavoratore che, in seguito al riconoscimento del diritto a un superiore inquadramento contrattuale, aveva chiesto che il superminimo individuale già corrisposto non fosse assorbito nelle nuove voci retributive.
La Corte d’Appello di Milano aveva accolto la domanda, ritenendo che, alla luce delle clausole contenute nella lettera di assunzione e nei successivi accordi, l’assorbimento del superminimo fosse previsto solo per i futuri aumenti dei minimi tabellari stabiliti dal contratto collettivo, e non per le differenze economiche derivanti da un passaggio di livello.
Nel ricorso presentato dalla società datrice di lavoro, si sosteneva che il superminimo avrebbe dovuto essere assorbito automaticamente anche in presenza di un inquadramento superiore, trattandosi comunque di miglioramento retributivo.
La Cassazione ha rigettato tale ricostruzione, osservando che la regola generale dell’assorbimento può essere derogata da specifiche pattuizioni individuali, come nel caso in esame.
In particolare, i giudici hanno chiarito che quando l’accordo tra le parti stabilisce espressamente che il superminimo è assorbibile solo in caso di aumenti dei minimi tabellari, ciò implica, per esclusione, che tale assorbimento non operi in presenza di un passaggio a livello superiore, il quale risponde a una diversa logica salariale, legata all’esercizio di mansioni superiori o all’anzianità.
Un passaggio chiave della pronuncia evidenzia che: “la progressione economica dovuta al passaggio di livello non configurava ipotesi di mero aumento dei minimi ma era dovuta ad una diversa dinamica salariale legata all’esercizio delle mansioni ed all’anzianità di servizio”.
Con ciò, i giudici della Suprema Corte hanno ribadito che l’assorbimento del superminimo non può operare automaticamente, ma deve trovare fondamento in una chiara volontà negoziale, la cui interpretazione è rimessa al giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici nella motivazione.
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