La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3261 del 13 febbraio 2026 si pronuncia sulla valutazione di proporzionalità del licenziamento in presenza di condotte violente del lavoratore, specie quando queste avvengono in contesti socio-assistenziali ad elevato stress operativo.
Il caso nasce dal licenziamento per giusta causa di una socia-lavoratrice di cooperativa sociale impiegata come operatrice socio-sanitaria presso una struttura assistenziale. Alla lavoratrice era contestato di aver afferrato una paziente disabile per i capelli e di averle fatto sbattere il volto contro una parte metallica della carrozzina, provocandole ecchimosi.
La dipendente impugnava il licenziamento sostenendo l’insussistenza del fatto o comunque la sua riconducibilità a una sanzione conservativa. Il Tribunale respingeva le domande, mentre la Corte d’Appello riteneva il licenziamento sproporzionato, valorizzando due elementi: l’incensuratezza disciplinare e il contesto lavorativo particolarmente stressante legato all’assistenza a pazienti con patologie psichiche.
La cooperativa ricorreva in Cassazione.
La Corte di Cassazione non entra direttamente nel merito della proporzionalità, ma censura la motivazione della Corte territoriale per contraddittorietà logica.
I giudici di legittimità evidenziano che la Corte d’Appello aveva qualificato la condotta come di massima gravità e, nello stesso tempo, ne aveva attenuato il disvalore richiamando il contesto lavorativo stressante. Tale doppia valutazione è ritenuta insanabilmente incoerente.
La Cassazione richiama testualmente la parte della sentenza d’appello che definiva la condotta dell’operatrice: “L’esercizio inconsulto da parte di una operatrice socio sanitaria professionale, della violenza nei confronti di un paziente assistito, portatore di disabilità, non può certo ridursi ad una ipotesi di lieve violazione della dignità umana”.
Secondo la Suprema Corte, una volta qualificata la condotta come gravissima e incompatibile con la prosecuzione del rapporto, non è logicamente spiegato come il medesimo contesto lavorativo possa attenuarne la gravità.
Uno dei passaggi più interessanti della pronuncia riguarda il rapporto tra qualificazione professionale e contesto di lavoro difficile. La Cassazione osserva che proprio la professionalità dell’operatore socio-sanitario è finalizzata a gestire situazioni complesse e pazienti problematici.
Per questo motivo, il contesto assistenziale non può automaticamente fungere da attenuante disciplinare: “Proprio a quest’ultimo, infatti, la professionalità dell’operatrice socio-sanitaria dovrebbe far fronte”.
La decisione contiene anche un chiarimento utile sul piano della contestazione disciplinare. La lavoratrice sosteneva che il fatto fosse mutato perché la paziente non aveva sbattuto la testa contro il letto ma contro la carrozzina.
La Cassazione esclude qualsiasi rilevanza di tale differenza: “È irrilevante su quale parte metallica (…) la lavoratrice abbia volontariamente fatto sbattere il capo e il viso della paziente”.
Ciò che conta, ai fini disciplinari, è la sostanza del comportamento violento e l’evento lesivo, non il dettaglio materiale dell’oggetto contro cui avviene l’urto.
Accogliendo il ricorso della cooperativa, la Cassazione cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello per una nuova valutazione della giusta causa e della proporzionalità.
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