Auto privata per lavoro: quando spetta il rimborso?

Può accadere che il lavoratore non inizi concretamente la propria attività presso il luogo nel quale è chiamato a svolgerla.

È quanto accaduto nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza della Sezione Lavoro del 27 luglio 2026, n. 24114, una pronuncia che, partendo da una controversia apparentemente circoscritta – il diritto di un lavoratore al rimborso delle spese sostenute utilizzando la propria autovettura – affronta una questione di più ampio interesse: come individuare il luogo di lavoro rilevante ai fini del rimborso delle spese e quando uno spostamento possa considerarsi effettuato per ragioni di servizio.

La vicenda riguarda un dipendente di una società operante nel settore dei servizi ambientali, il quale aveva utilizzato la propria automobile per recarsi quotidianamente dalla sede di lavoro contrattualmente individuata al deposito aziendale, situato in un Comune diverso, dove doveva prendere in consegna l’automezzo della società necessario per svolgere la prestazione lavorativa.

La pronuncia è particolarmente interessante perché chiarisce che non è sufficiente guardare in maniera astratta al luogo nel quale il lavoratore deve materialmente prendere servizio: occorre invece considerare quanto stabilito dal contratto individuale, la disciplina del CCNL applicabile e le concrete modalità attraverso le quali la prestazione viene resa.

Il lavoratore aveva agito nei confronti della società chiedendo il rimborso delle spese sostenute per l’utilizzo della propria autovettura nell’ambito dell’attività lavorativa.

In primo grado il Tribunale di Vibo Valentia aveva respinto la domanda.

La Corte d’Appello di Catanzaro, invece, aveva riformato la decisione, riconoscendo al lavoratore il diritto al rimborso e condannando la società al pagamento di € 2.644,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Il punto centrale della vicenda era rappresentato dalla particolare organizzazione del lavoro.

Nel contratto individuale era infatti previsto espressamente che: “La sede di lavoro è a tutti gli effetti il territorio del Comune di Vibo Valentia”.

Il lavoratore, tuttavia, per poter concretamente svolgere la propria attività, doveva quotidianamente recarsi presso il deposito aziendale situato nel diverso Comune di Maierato, dove erano custoditi gli automezzi della società.

Da lì prendeva il mezzo aziendale con il quale effettuava il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio di Vibo Valentia.

Si poneva dunque una domanda tutt’altro che irrilevante: il tragitto tra il territorio indicato nel contratto come sede di lavoro e il deposito aziendale dove il dipendente doveva recarsi per prendere l’automezzo era un normale spostamento personale oppure uno spostamento effettuato per ragioni di servizio?

Per la Corte, nel caso concreto, la risposta è stata netta: si trattava di uno spostamento funzionale all’esecuzione della prestazione lavorativa.

Uno dei passaggi più interessanti dell’ordinanza riguarda proprio l’interpretazione della clausola contenuta nel contratto individuale. La società sosteneva, in sostanza, che la concreta organizzazione dell’attività – necessariamente itinerante nel settore della raccolta dei rifiuti – avrebbe dovuto condurre a una diversa individuazione del luogo dal quale considerare iniziata la prestazione.

La Corte di Cassazione sottolinea che il contratto non aveva individuato come sede di lavoro una specifica unità produttiva, un determinato stabilimento o un singolo luogo fisico, ma aveva fatto riferimento all’intero territorio comunale. Proprio in ragione di ciò, questo elemento assume rilievo decisivo.

Secondo la Suprema Corte, la previsione contrattuale relativa alla sede di lavoro costituiva una vera e propria “delimitazione territoriale”.

I giudici attribuiscono inoltre rilievo alla formulazione utilizzata dalle parti, osservando che non era casuale la presenza dell’espressione “a tutti gli effetti”.

Il dato è importante perché dimostra come, nell’interpretazione del rapporto di lavoro, anche la formulazione concreta della clausola contenuta nel contratto individuale possa assumere un peso determinante. Non è quindi sufficiente chiedersi dove il lavoratore si rechi fisicamente ogni giorno.

Occorre prima stabilire quale sia, secondo il contratto e secondo la disciplina collettiva applicabile, la sede di lavoro di riferimento.

La società aveva cercato di fondare la propria difesa anche su un’altra disposizione del CCNL applicabile, sostenendo che la nozione di “posto di lavoro” avrebbe dovuto prevalere nella concreta individuazione dell’inizio e della fine dell’orario di lavoro.

L’art. 17, comma 11, del CCNL prevedeva infatti una disciplina specifica per il personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, fosse chiamato a prestare attività in uno o più Comuni.

In tale disposizione si stabiliva che il tempo impiegato per raggiungere le diverse sedi e quello necessario per il rientro fossero computati nell’orario di lavoro effettivo, precisando inoltre che per “posto di lavoro” dovesse intendersi quello scelto dall’azienda come sede di appello giornaliero.

Quella disposizione, secondo il Collegio, riguarda l’orario di lavoro e non disciplina il diverso diritto al rimborso delle spese sostenute per l’utilizzo dell’autovettura personale. Sono, cioè, due piani che non possono essere automaticamente sovrapposti.

Il ragionamento della Suprema Corte è lineare: una norma del CCNL dettata per stabilire come computare il tempo di spostamento nell’orario di lavoro non può essere trasformata, senza ulteriori elementi, in una disposizione generale destinata a definire il “posto di lavoro” anche ai fini di istituti differenti.

La stessa struttura del CCNL, osserva la Corte, conferma questa conclusione.

Il contratto collettivo utilizza infatti diverse espressioni – “sede di lavoro di riferimento”, “sede abituale di lavoro”, “altra sede di lavoro”, “ambiente di lavoro”, “luogo di lavoro” – in relazione a differenti discipline e differenti esigenze.

È proprio qui che entra in gioco l’art. 37, lett. a), del CCNL applicato al rapporto.

La disposizione riconosce il rimborso al dipendente che, previa autorizzazione dell’azienda oppure aderendo a una richiesta della stessa, utilizzi la propria autovettura “per ragioni di servizio”. Il rimborso è parametrato alle tariffe ACI secondo i criteri previsti dalla norma collettiva.

La Cassazione concentra quindi l’attenzione non tanto sull’esistenza di un generico spostamento durante la giornata lavorativa, quanto sulla sua effettiva causale di servizio.

Nel caso concreto il lavoratore non si recava al deposito di Maierato per una propria esigenza personale. Doveva andarci perché lì si trovava l’automezzo aziendale indispensabile per poter svolgere la prestazione nel territorio di Vibo Valentia.

Lo spostamento era dunque funzionale all’esecuzione dell’attività lavorativa.

La Corte osserva infatti che le “ragioni di servizio” erano integrate dall’esigenza di spostarsi dalla sede di lavoro contrattualmente individuata al deposito aziendale nel quale il lavoratore doveva prendere l’automezzo necessario per svolgere la propria attività.

Particolarmente significativo è il passaggio nel quale viene ricordato che l’utilizzo dell’autovettura era stato ritenuto dalla Corte territoriale tacitamente assentito sulla base del comportamento tenuto dalla società nel tempo.

Non significa, però, che qualsiasi utilizzo dell’auto personale senza autorizzazione scritta generi automaticamente un diritto al rimborso.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società.

Foto di Ketut Subiyanto da Pexels