Licenziamento e recidiva: cosa deve provare il datore

Con l’ordinanza n. 14077/2026, la Corte di Cassazione torna a occuparsi del tema della recidiva disciplinare.

Non di rado, la presenza di numerosi precedenti disciplinari induce il datore di lavoro a ritenere automaticamente integrati i presupposti per una sanzione espulsiva. La Cassazione ricorda invece che la recidiva non rappresenta un illecito autonomo, ma un elemento aggravante che presuppone necessariamente la commissione di un nuovo fatto disciplinarmente rilevante.

La vicenda trae origine dal licenziamento di un lavoratore del settore portuale. La società aveva contestato al dipendente la produzione di una certificazione medica ritenuta irregolare e aveva fondato il licenziamento sulla recidiva prevista dal contratto collettivo di categoria, valorizzando la presenza di tre precedenti provvedimenti disciplinari di sospensione inflitti nell’anno precedente.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto legittimo il recesso, concentrando l’attenzione principalmente sull’esistenza delle precedenti sanzioni conservative. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che i giudici di merito avevano attribuito rilievo esclusivamente ai precedenti disciplinari senza verificare la sussistenza della nuova condotta contestata, indispensabile per configurare la recidiva.

La Suprema Corte ha accolto tale censura, sviluppando una motivazione di particolare interesse.

Il punto di partenza dell’analisi è rappresentato dalla clausola del contratto collettivo applicabile, che prevede il licenziamento in caso di “recidiva” nelle mancanze disciplinari già sanzionate con sospensioni. La Corte osserva che il termine stesso “recidiva” non può essere interpretato in modo astratto o meramente quantitativo.

Secondo i giudici “[…] il termine ‘recidiva’ indica ‘ricaduta’, ossia una ‘nuova commissione’ di un fatto disciplinarmente rilevante”.

Da questa premessa deriva una conseguenza fondamentale. La fattispecie contrattuale è composta da due distinti elementi costitutivi: da un lato la commissione di un nuovo illecito disciplinare; dall’altro l’esistenza di almeno tre precedenti sanzioni di sospensione nell’anno precedente.

La Cassazione lo afferma in termini estremamente chiari che “Dal tenore letterale della clausola si evince chiaramente che gli elementi costitutivi della fattispecie sono due”.

L’errore commesso dalla Corte territoriale è stato proprio quello di considerare sufficiente il secondo elemento, ossia l’esistenza dei precedenti disciplinari, trascurando completamente il primo, rappresentato dall’effettiva rilevanza disciplinare della nuova condotta contestata.

Secondo la Suprema Corte, tale impostazione non solo viola la clausola collettiva, ma si pone anche in contrasto con un principio generale dell’ordinamento, ossia il divieto di attribuire nuovamente rilevanza sanzionatoria a fatti già puniti.

La motivazione richiama infatti espressamente il principio del ne bis in idem.

La Corte osserva che le precedenti condotte disciplinari del lavoratore erano già state oggetto di sanzioni conservative e che il datore di lavoro aveva quindi già esercitato il proprio potere disciplinare rispetto a quei fatti.

Viene affermato che “Le tre precedenti condotte disciplinarmente rilevanti del lavoratore erano state già punite con sanzione conservativa (…) sicché di per sé non potevano avere ulteriore rilevanza disciplinare, se non accompagnate ad una nuova condotta disciplinarmente rilevante”.

Pertanto, i precedenti disciplinari possono certamente assumere rilevanza ai fini della valutazione della gravità complessiva della condotta e della scelta della sanzione da applicare. Tuttavia non possono trasformarsi in una sorta di “credito disciplinare” permanente che consenta di giustificare un licenziamento indipendentemente dall’accertamento di un nuovo illecito.

In assenza di tale accertamento, il rischio è quello di sanzionare due volte i medesimi fatti, in evidente contrasto con il principio del ne bis in idem.

Proprio per questo motivo la Cassazione ha disposto la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello affinché proceda a tale accertamento.

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