Il diritto del lavoratore di godere di ferie annuali retribuite è irrinunciabile (art. 36 Cost.).
La fruizione di un periodo di sospensione annuale della prestazione dal lavoro è funzionale ad assicurare al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e, al tempo stesso, a consentirgli di dedicare maggior tempo alla vita di relazione, familiare e sociale.
La fondamentale funzione individuale e sociale propria di questo diritto viene tutelata con la previsione legislativa del divieto di monetizzazione delle ferie.
Tale divieto viene derogato eccezionalmente nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro. In tali casi, infatti, il lavoratore ha diritto a un’indennità finanziaria avente natura mista, sia sostitutiva che risarcitoria, di importo pari ad ogni giorno di ferie maturate ma non godute.
Può chiedersi, tuttavia, se la mancata fruizione del periodo di riposo annuale per causa imputabile al lavoratore possa determinare la perdita del diritto alle ferie e, di conseguenza, la perdita del diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute.
Tale interrogativo è stato affrontato di recente dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 23153 del 25 luglio 2022, si è espressa sul ricorso di un dipendente comunale volto ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute e maturate sino alla data del suo collocamento a riposo.
La Corte di Appello di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda del lavoratore, ritenendo che la mancata fruizione del periodo di riposo annuale fosse imputabile allo stesso, per non aver predisposto il piano ferie che gli era stato richiesto dal datore e per non aver adeguatamente provato la sussistenza di esigenze di servizio che gli avrebbero impedito il godimento delle ferie.
I giudici di legittimità, nel motivare la decisione, hanno richiamato il più recente orientamento in materia formatosi in seno alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Dall’analisi della giurisprudenza comunitaria si ricavano i seguenti principi di diritto, in aderenza ai quali va interpretata la normativa interna:
– le ferie costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro di concederle nella misura minima indicata dalla legge o dai contratti collettivi;
– è il datore a dover provare di aver adempiuto a siffatto obbligo;
– la perdita del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva può verificarsi soltanto nell’ipotesi in cui il datore provi di aver effettivamente posto il lavoratore nella condizione di esercitare tale diritto, invitandolo a godere delle ferie spettanti e informandolo che, se non ne fruisce, esse andranno perse al termine del periodo di riferimento.
Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso del lavoratore, cassando (con rinvio) la decisione del giudice di secondo grado.
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