Il lavoratore caregiver non è obbligato al lavoro notturno

Sia ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. n. 66/2003 che ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 151/2001, il lavoratore che si occupi dell’assistenza di un soggetto disabile può esentarsi dal lavoro notturno; a tal fine, sarà sufficiente che il lavoratore, almeno 24 ore prima l’inizio della prestazione notturna, comunichi al datore di lavoro il proprio dissenso scritto.

In questo modo, la normativa dà importante rilievo al tema dell’assistenza ai disabili, ponendolo in primo piano rispetto alle esigenze produttive connesse al lavoro notturno; la legge, tuttavia, non si esprime sul grado di disabilità che deve affliggere il soggetto assistito affinché il sacrificio delle esigenze aziendali sia giustificato, limitandosi ad affermare che il soggetto debba essere “a carico” del lavoratore o della lavoratrice. È dunque possibile che il requisito per ottenere l’esenzione dal lavoro notturno sia inteso in modo particolarmente oneroso per il lavoratore. È quanto accaduto nel caso oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 12649 del 10/05/2023.

La società datrice di lavoro, con riferimento a un dipendente avente a proprio carico la madre disabile, riteneva che il lavoratore potesse ritenersi esentato dal lavoro notturno solo qualora la madre fosse stata affetta da handicap grave, in quanto solo in quest’ultimo caso il disabile ha effettivamente bisogno di un grado di assistenza tale da giustificare il sacrificio delle esigenze del datore di lavoro.

La Cassazione, a fronte del silenzio della legge in relazione al grado di disabilità richiesto, ritiene invece che il requisito della gravità dell’handicap non possa essere imposto. In particolare, il fatto che il soggetto debba essere “a carico” del lavoratore non implica necessariamente che lo stesso soggetto debba essere affetto da handicap grave, bensì si riferisce alla semplice necessità di assistenza, anche non permanente o continuativa, da parte del disabile.

Tale interpretazione si inserisce in un più ampio orientamento giurisprudenziale volto a favorire la tutela del disabile e il suo inserimento sociale; tanto che la stessa Cassazione ha in più occasioni considerato non dirimente l’elemento della gravità dell’handicap anche laddove questo era richiesto espressamente dalla normativa. Ciò in armonia con quanto afferma la Corte costituzionale in merito alla L. n. 104/1992, la quale ha il preciso scopo di favorire il pieno inserimento del disabile nella famiglia, nella scuola e nel lavoro; per cui, la tutela delle esigenze del disabile deve essere garantita a prescindere da eventuali condizionamenti dettati dal mancato accertamento di uno status o dall’inesistenza di un provvedimento formale che accerti la effettiva necessità di assistenza.

In definitiva, la Cassazione, respingendo il ricorso, si rimette al significato letterale delle norme riguardanti il lavoro notturno, che non pretendono in alcun modo il requisito della gravità dell’handicap ai fini dell’esenzione.

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