Illegittima la rilevazione biometrica di presenza del lavoratore in mancanza di specifico consenso

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Sentenza del 19 maggio 2023, n. 13873, ha dichiarato l’illegittimità del trattamento dei dati personali dei dipendenti eseguito tramite strumenti di rilevazione biometrica aventi lo scopo di controllare la presenza effettiva in servizio.

Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda che un lavoratore aveva proposto contro la datrice di lavoro al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità dell’utilizzo del sistema di rilevazione biometrica per controllare l’accesso ai luoghi di lavoro.

Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello territoriale; quest’ultima, dopo aver descritto il sistema in questione, basato sulla cattura delle informazioni della mano di ogni dipendente, richiamava una serie di provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali, e, in particolare, una pronuncia dell’autorità sulla vicenda in esame da cui discendeva l’illegittimità del sistema stesso, utilizzato in assenza dello specifico consenso dei lavoratori interessati.

La società, dunque, ha proposto ricorso in Cassazione sulla sentenza in oggetto.

La Suprema Corte ha rigettato l’impugnativa del datore di lavoro richiamando, tra l’altro, un provvedimento del Garante per la Privacy che, intervenuto sul tema, aveva disposto che, ai sensi dell’art. 24, co. 1, lett.g., D.Lgs. n. 196 del 2003, la società datrice potesse trattare, senza il consenso degli interessati e per le sole finalità di rilevazione delle presenze, i dati della geometria della mano dei lavoratori, a condizione che ciò avvenisse nel rigoroso rispetto delle modalità indicate dal datore di lavoro e degli accorgimenti che lo stesso si era impegnato ad adottare, con particolare riferimento alla memorizzazione dei dati su un supporto posto nell’esclusiva disponibilità dei dipendenti.

A tal riguardo, è stato rilevato che è necessario uno specifico consenso da parte dei lavoratori interessati, non risultando sufficiente un generico consenso all’impiego di mezzi elettronici per il trattamento dei dati, soprattutto se si considera la specificità del mezzo ed i rischi che esso può comportare rispetto alle libertà fondamentali della persona.

Seguiva non solo la declaratoria d’illegittimità del sistema di rilevazione biometrica in questione, ma anche l’ordine di interrompere l’utilizzo di tale sistema da parte della società datrice di lavoro.

Foto di Susanne Plank