La recidiva nel procedimento disciplinare

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Il datore di lavoro, una volta accertato che il lavoratore si è reso responsabile di un’infrazione disciplinare, deve procedere all’applicazione della sanzione rispettando determinati termini e formalità. Il procedimento disciplinare, infatti, prevede una serie di passaggi aventi la funzione di garantire il diritto di difesa del lavoratore nei confronti delle dichiarazioni del datore di lavoro.

Quest’ultimo, dunque, dovrà esporre all’interno della lettera di contestazione disciplinare, in modo esaustivo e preciso, il fatto di cui si sarebbe reso responsabile il lavoratore; una volta che la contestazione è stata portata alla conoscenza del lavoratore (mediante invio di raccomandata o semplice consegna a mano), il datore di lavoro dovrà attendere cinque giorni prima di poter comunicare l’applicazione della sanzione, in quanto il lavoratore ha il diritto di presentare giustificazioni scritte o di farsi ascoltare dal datore di lavoro. Inoltre, una volta effettuata la contestazione, il fatto alla base di quest’ultima non potrà subire modificazioni per l’intera durata del procedimento disciplinare: è il così detto “principio di immutabilità della contestazione”.

L’imprenditore, all’interno della contestazione disciplinare, potrà citare anche eventuali precedenti del lavoratore, a titolo di recidiva. Tuttavia, ciò potrà essere fatto nei limiti delle sanzioni applicate nei due anni precedenti alla data della contestazione. La recidiva, come ogni altro elemento del fatto contestato, deve essere citata espressamente nella lettera  di contestazione, pena la violazione del principio di immutabilità della contestazione; tuttavia, non ogni riferimento a precedenti condotte del lavoratore costituisce contestazione della recidiva.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28494 del 12/10/2023, si è pronunciata su un caso di licenziamento applicato a un pilota di aerei per aver violato le procedure di sicurezza in occasione di un atterraggio. L’azienda aveva proceduto alla contestazione del fatto, per poi aggiungere, in sede di comunicazione del licenziamento, un riferimento a precedenti condotte del lavoratore.

La Corte precisa che il riferimento generico ai precedenti del lavoratore al momento del licenziamento ma non in sede di contestazione non costituisce violazione del principio di immutabilità della contestazione: infatti, l’omessa contestazione della recidiva rende inefficace la sanzione disciplinare solo se la recidiva è da intendersi come parte integrante del fatto contestato. Se, invece, i precedenti del lavoratore vengono citati solo per stabilire la gravità della condotta e per scegliere, dunque, una sanzione proporzionata, non è necessario che i precedenti vengano menzionati già nella lettera di contestazione. Infatti, nel caso di specie, i fatti contestati, anche senza il riferimento ai precedenti del lavoratore, erano sufficientemente gravi da giustificare il licenziamento.

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