L’AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI: UNA REGOLA GRANITICA

La Corte di Cassazione è tornata sul tema dell’affidamento dei figli in caso di separazione dei coniugi, mettendo in luce se e in che modo determinati comportamenti e circostanze di fatto possano incidere sulla valutazione del possesso delle qualità genitoriali.

In particolare, la Suprema Corte, con sentenza n. 15815 del 17/05/2022, ha toccato due punti spinosi: la distanza tra le dimore del genitore e del figlio e l’inadempimento genitoriale nel versamento del contributo al mantenimento del figlio.

I fatti di causa vedevano la madre ricorrere in cassazione avverso la pronuncia della Corte di Appello di Catania n. 578/2020; quest’ultima, confermando la sentenza del Tribunale di Siracusa risalente al 28/02/2018, aveva imposto al padre il pagamento di un assegno per il mantenimento dei figli, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie; inoltre, aveva sancito l’affidamento condiviso dei figli, la collocazione dei figli presso l’abitazione della madre, e il diritto di visita del padre a uno solo dei figli.

Con il primo motivo di ricorso, la madre denunciava omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al mancato versamento dell’assegno da parte del padre per il mantenimento dei figli.

Nonostante tale motivo sia stato giudicato dalla Suprema Corte come inammissibile, poiché riguardava esclusivamente questioni di merito sulle quali il giudice di legittimità non può pronunciarsi, la Corte ha evidenziato come, in ogni caso, affinché possa escludersi l’affidamento condiviso, non sia sufficiente che si alleghi l’inadempimento da parte di uno dei genitori riguardante il pagamento del contributo di mantenimento dei figli, ma sia anzi necessario che tali accadimenti siano parte di una valutazione complessiva e più ampia delle attitudini del genitore in questione.

D’altronde, l’art. 337-ter del Codice civile impone al giudice di attribuire priorità all’opzione dell’affidamento condiviso dei figli minori, categorizzando come residuale la soluzione dell’affidamento esclusivo. In tal senso, la Corte di Cassazione ha ritenuto necessaria, con riferimento alle carenze di idoneità genitoriale decisive per l’imposizione del regime di affidamento esclusivo, una certa evidenza: “(…) tanto più che il fatto non è di per sé decisivo se non contestualizzato ed iscritto in una più complessiva valutazione dell’atteggiamento del coniuge interessato, sì da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali”.

Con il secondo e terzo motivo di ricorso, la madre denunciava rispettivamente la violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.p.c. e la nullità della sentenza per motivazione apparente.

Anche questi motivi sono stati giudicati inammissibili: da una parte la ricorrente si è limitata a citare la norma che sarebbe stata violata dal giudice di secondo grado, senza allegare alcuna argomentazione a sostegno del motivo di ricorso; dall’altra parte, le motivazioni della Corte di Appello risultavano, a detta della Suprema Corte, assolutamente limpide. Citando la sentenza della stessa Corte n. 6535 del 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che “(…) l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore (…)”. La Corte di Appello di Catania non aveva rilevato alcun elemento grave che ostasse alla decisione dell’affidamento condiviso, non rilevando in tal senso la lontananza tra padre e figlio; ancora la Corte di Cassazione nella sentenza 6535/2019: “(…) l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore”.

D’altronde, nel caso di specie cui si riferisce la sentenza da ultimo citata, anch’esso concernente la distanza geografica tra genitore e figlio, la Corte di Cassazione aveva confermato quanto deciso dalla Corte di Appello, la quale aveva valutato positivamente l’assiduità del padre nel presenziare ai momenti di visita pattuiti – nonostante i disagi del viaggio – e dunque l’effettiva compatibilità della condotta del padre rispetto agli obblighi sottesi alla responsabilità genitoriale.

Questo a testimoniare quanto la regola dell’affidamento condiviso risulti solida in giurisprudenza, e quanto penetrante debba essere l’indagine del giudice nel caso in cui si ponga la possibilità di applicare l’eccezione, ovvero l’affidamento esclusivo.

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