Sul nesso di causalità tra violazione dell’obbligo di sicurezza da parte del datore e danni subiti a causa di malattia professionale

L’ordinamento giuridico obbliga il datore a porre in essere una serie di misure di sicurezza volte ad escludere, o quantomeno limitare, che si verifichi un danno alla persona del lavoratore.

Il fulcro del sistema di protezione è costituito dall’art. 2087 c.c., che prevede un obbligo generale di sicurezza a carico del datore di lavoro, impegnandolo ad adottare ogni misura necessaria a proteggere il lavoratore nella sua integrità fisica e nella sua personalità morale.

La violazione di tale obbligo costituisce inadempimento contrattuale da parte del datore, che lo obbliga a risarcire i danni eventualmente subiti dal lavoratore. Per quest’ultimo non è sempre agevole dimostrare il nesso di causalità tra inadempimento del datore e danno subito.

La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la questione con ordinanza n. 17976 del 03 giugno 2022.

Nel caso di specie, un dirigente medico aveva chiesto la condanna al risarcimento danni all’ Azienda sanitaria per essere stato colpito da infarto a causa dei turni massacranti cui era stato sottoposto.

La Corte d’Appello di Palermo, riformando la decisione del giudice di primo grado, aveva accolto la richiesta di risarcimento, riconoscendo il nesso di causalità tra le modalità di impiego del dirigente e lo sviluppo della malattia.

Avverso tale sentenza, ha presentato ricorso l’Azienda sanitaria lamentando la violazione dei principi in materia di onere della prova e sottolineando, in particolare, come la predisposizione morbigena del lavoratore fosse tale da escludere il nesso di causalità tra trascorso lavorativo e infarto.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, attribuendo piena legittimità al convincimento espresso dalla Corte territoriale.

Tale convincimento, infatti, si fonda:

  • da un lato, sulle conclusioni espresse dalla consulenza tecnica disposta d’ufficio che hanno riconosciuto la valenza di «concausa efficiente e determinante» dell’evento lesivo alle modalità di impiego del lavoratore. La predisposizione alla malattia, infatti, pur concorrendo alla realizzazione del danno, non esclude il nesso causale tra stress lavorativo e pregiudizio fisico subito;
  • dall’altro lato, sull’accertamento di merito in ordine all’effettuazione di turni di reperibilità in misura superiore a quella prevista dal CCNL di comparto e alla mancata fruizione di riposi settimanali.

Tali elementi consentono di ritenere provati la sussistenza del danno, la nocività dell’ambiente ed il nesso causale tra le stesse intercorrente e, quindi, di determinare il sorgere di responsabilità contrattuale in capo al datore per violazione dell’obbligo di sicurezza.

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