Licenziabile il lavoratore che fa ostruzionismo

Il tema del licenziamento per giusta causa è sempre stato oggetto di numerose controversie giuridiche, in particolare quando si tratta di valutare la gravità dell’insubordinazione del dipendente. Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18296 del 2024, ha esaminato un caso particolarmente interessante, fornendo chiarimenti importanti sulla questione. La pronuncia si focalizza sul licenziamento di un autista, impiegato presso una s.p.a., a seguito di un rifiuto di svolgere le proprie mansioni.

Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 2783/2019 ha dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore, ordinando la sua reintegrazione e il risarcimento del danno. Tale decisione era stata poi ribaltata dalla Corte d’Appello di Napoli, la quale ha invece riconosciuto la legittimità del licenziamento, inquadrando il comportamento del lavoratore come grave inadempimento contrattuale, tale da giustificare la perdita di fiducia da parte del datore di lavoro​.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha rigettato il ricorso principale del lavoratore ma ha accolto il ricorso incidentale presentato dalla società datrice di lavoro, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione per nuovi accertamenti.

La Suprema Corte ha sottolineato l’importanza di una corretta valutazione della gravità dell’inadempimento, evidenziando come il rifiuto del lavoratore di svolgere le proprie mansioni, soprattutto in un contesto sensibile come quello della gestione dei rifiuti, potesse legittimamente essere considerato un comportamento idoneo a giustificare il licenziamento per giusta causa​.

L’analisi dei giudici si è basata su diversi aspetti critici, tra i quali:

  • la gravità dell’inadempimento: è stato rilevato che il comportamento del lavoratore, consistente nel rifiuto di scaricare i rifiuti al centro di trattamento e nel rientro in azienda con il carico intatto, poteva essere considerato non solo insubordinazione ma un inadempimento di tale gravità da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro;
  • gli atteggiamenti ostruzionistici: La Cassazione ha affermato che l’insubordinazione non si limita al mero rifiuto di eseguire le disposizioni dei superiori, ma include qualsiasi comportamento che pregiudica l’esecuzione e il corretto svolgimento delle disposizioni nel quadro dell’organizzazione aziendale. Infatti, un comportamento ostruzionistico caratterizzato da un grave e consapevole inadempimento lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario;
  • valutazione delle prove: È stato altresì evidenziato come la valutazione delle prove, effettuata dalla Corte d’Appello, avesse correttamente interpretato le azioni del lavoratore come un rifiuto ingiustificato e pretestuoso, aggravato dalle contraddittorie giustificazioni fornite dal dipendente stesso​;
  • statuizioni sulle spese: Un ulteriore punto trattato dalla Cassazione riguarda le statuizioni sulle spese di lite. La Suprema Corte ha infatti cassato la decisione della Corte d’Appello in relazione alle spese, rinviando la causa per una nuova valutazione anche di questo aspetto​

Questa decisione riafferma la necessità di una valutazione attenta e ponderata delle circostanze e delle motivazioni che stanno alla base di un licenziamento per giusta causa, ponendo l’accento sulla gravità e sull’irrevocabilità della rottura del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente, affinché siano tutelati sia i diritti dei lavoratori sia gli interessi legittimi dei datori di lavoro.

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