Con la sentenza n. 7480 del 20 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di particolare interesse in tema di comunicazioni nel procedimento disciplinare e validità del licenziamento. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la comunicazione del recesso trasmessa unicamente alla casella PEC del difensore del lavoratore, laddove quest’ultimo abbia eletto domicilio presso il legale nell’ambito del procedimento disciplinare.
Il caso riguardava un lavoratore che aveva impugnato il licenziamento, deducendo – tra le varie censure – la nullità dello stesso per non essere stato a lui personalmente notificato.
La Corte d’Appello aveva però rigettato la domanda, ritenendo valida la comunicazione del licenziamento inviata alla PEC dell’avvocato presso cui il dipendente aveva eletto domicilio nel corso dell’istruttoria disciplinare.
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione conferma tale ricostruzione, ribadendo che “la notificazione del licenziamento è validamente effettuata presso il domicilio eletto dal lavoratore nel procedimento disciplinare, ancorché coincidente con la casella PEC dell’avvocato difensore”.
I Giudici di legittimità chiariscono che, con tale elezione di domicilio, il lavoratore ha individuato quell’indirizzo come luogo idoneo alla ricezione degli atti, “eleggendolo in via mediata come di sua disponibilità, attesa la sussistenza di un legame fiduciario qualificato tra l’avvocato e il cliente”.
Inoltre, viene sottolineato come l’indirizzo PEC dell’avvocato – quale professionista iscritto in un albo – sia conoscibile da terzi tramite l’INI-PEC ed è lo stesso comunicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Pertanto, in tale contesto, la notifica risulta conforme ai criteri normativi e non può considerarsi viziata.
È particolarmente significativo il passaggio della pronuncia secondo cui “il conferimento della procura ad un difensore nel procedimento disciplinare e la contestuale elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo comportano che le comunicazioni possano validamente avvenire a tale indirizzo, anche a mezzo PEC”.
La Cassazione ha così rigettato il ricorso del lavoratore e confermato la legittimità del licenziamento, ribadendo che l’elezione di domicilio comporta precisi effetti giuridici e che la PEC del legale, in quanto ufficiale e pubblicamente accessibile, può fungere da sede valida per notifiche anche di atti decisivi come il recesso.
Una decisione che, pur nella sua specificità, apre a riflessioni interessanti sul rapporto tra forma e sostanza nelle comunicazioni giuslavoristiche e sul ruolo crescente delle tecnologie telematiche nei rapporti di lavoro.
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